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Subagente A Cui Viene Negato

Plurimandato negato ai Subagenti: Cosa dice davvero la Legge Bersani?

Qualcuno sostiene che il Decreto Bersani sul plurimandato sia applicabile esclusivamente agli Agenti di assicurazione iscritti nella sezione A del RUI e che, conseguentemente, ne siano esclusi i subagenti iscritti nella sezione E.
È una tesi che viene spesso sostenuta nell’ambito delle rappresentanze degli Agenti. Questa teoria troverebbe fondamento nella natura stessa della disposizione per cui la nullità prevista dalla Bersani riguarderebbe il rapporto tra Compagnia ed Agente, ma non eliminerebbe le eventuali clausole di esclusiva contenute nel successivo rapporto contrattuale tra Agente e Subagente. Ma è davvero così?
La questione merita una riflessione aderente sia al dato letterale della norma che alla sua evidente finalità concorrenziale.
Partiamo dal testo della norma. L’art. 8, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce: «Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie assicurative individuate, o che impongono ai medesimi soggetti il prezzo minimo o lo sconto massimo praticabili ai consumatori per gli stessi servizi, sono nulle secondo quanto previsto dall’articolo 1418 del codice civile».
La prima considerazione è difficilmente eludibile: il legislatore non ha scritto soltanto «Agenti assicurativi», ma ha scritto: «uno o più agenti assicurativi o altro distributore di servizi assicurativi». Non si tratta di una distinzione marginale.
L’attuale disciplina del RUI conferma infatti che la distribuzione assicurativa non coincide con la sola attività dell’Agente. Il RUI comprende diverse categorie di intermediari e, nella sezione E, sono iscritti i collaboratori degli intermediari delle sezioni A, B, D e F.
Con riferimento al Decreto Bersani, anche la documentazione parlamentare successiva alla disposizione ha descritto l’ampliamento operato dal legislatore. In particolare, il Senato, con il dossier n. 494 della 17 legislatura, ha specificato che la norma riguarda «non solo gli agenti assicurativi, ma anche ogni altro “distributore di servizi assicurativi”».
D’altronde, se il legislatore avesse voluto limitare la norma agli intermediari muniti di un mandato diretto della Compagnia, avrebbe potuto farlo in maniera assai più semplice: sarebbe bastato riferirsi agli «Agenti assicurativi». Perché, allora, aggiungere la categoria residuale dell’«altro distributore di servizi assicurativi»?
Fatta questa doverosa premessa, l’obiezione potrebbe unicamente riguardare la successiva specifica che fa riferimento “ad una o più Compagnie assicurative individuate”, in virtù della quale si potrebbe pensare che siano esclusi i subagenti (le Compagnie infatti conferiscono mandato agli Agenti, non ai subagenti).
Un Agente, oggi come oggi, opera per sua scelta per una sola Compagnia per cui immaginiamo che attraverso il contratto di subagenzia, egli imponga al proprio collaboratore di non poter operare, direttamente o indirettamente, per conto di altri intermediari che distribuiscono prodotti di Imprese concorrenti.
Formalmente, il vincolo non nasce da una clausola stipulata tra Compagnia e subagente. Ma quale risultato economico produce? Produce, nella sostanza, l’estensione a valle dell’esclusiva dell’Agente.
L’Agente sceglie di vincolarsi con una sola Compagnia, per assurdo quella scelta vincola a sua volta il subagente che non può collaborare con Agenti di altre Imprese. Il risultato finale è che l’esclusiva si propaga lungo la catena distributiva.
Ed è proprio qui che l’interpretazione meramente formale rischia di entrare in collisione con la finalità della norma stessa.
Non bisogna dimenticare che l’art. 8 del D.L. n. 223/2006 è rubricato «Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto». La norma nasce inizialmente, all’interno di un preciso intervento volto a favorire la concorrenza nel mercato assicurativo RCA e a superare gli ostacoli alla possibilità per gli intermediari di proporre ai consumatori prodotti di imprese diverse.
Se una determinata clausola produce concretamente l’effetto di impedire a un distributore di accedere ad altre reti e, conseguentemente, di proporre prodotti di imprese concorrenti, non dovrebbe essere sufficiente osservare che il vincolo è stato formalmente imposto da un Agente anziché direttamente dalla Compagnia.
Altrimenti si arriverebbe a un risultato paradossale: la stessa esclusiva che il legislatore ha inteso eliminare a monte potrebbe essere sostanzialmente ricostituita a valle attraverso la rete distributiva.
Non è una questione di “sezione A contro sezione E”
La domanda dovrebbe essere: Un qualsiasi intermediario che opera nella distribuzione assicurativa può essere assoggettato, attraverso una clausola contrattuale, ad un vincolo di esclusiva che produca gli stessi effetti anticoncorrenziali che il legislatore ha inteso eliminare?
La differenza non è soltanto terminologica. Se infatti si considera decisivo esclusivamente il rapporto contrattuale formale, diventa possibile ottenere indirettamente un risultato che la norma ha inteso impedire direttamente.
Se si considera anche la funzione economica svolta dai distributori e l’effetto concreto della clausola sulla possibilità di accedere a prodotti e servizi concorrenti, l’interpretazione della norma va sempre più verso un’unica direzione.
Se la finalità è quella di favorire il confronto concorrenziale tra Imprese e di consentire agli intermediari di operare senza vincoli di esclusiva, non dovrebbe essere possibile neutralizzarne gli effetti semplicemente trasferendo il vincolo dal rapporto Compagnia–Agente al rapporto Agente–collaboratore.
La stessa AGCM ha riconosciuto sin dal lontano 2013 che, nel settore assicurativo, le restrizioni alla concorrenza possono essere dirette o indirette e vanno valutate anche per il loro effetto concreto. L’autorità Garante ha evidenziato il rischio che il divieto di plurimandato possa essere aggirato mediante restrizioni indirette alla collaborazione tra reti, per cui, una esclusione della nullità della clausola di esclusiva per i poveri subagenti, potrebbe essere ricondotta, sul piano degli effetti concorrenziali, proprio ad una forma di “restrizione indiretta”.
In altre parole: la forma contrattuale non può diventare uno strumento per aggirare la sostanza della disciplina concorrenziale.