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Firma Qua Due

La Sentenza sulle dichiarazioni dell’Agente a verbale.

Il verbale (dal latino: verba, cioè parole), è un testo scritto che registra quanto detto dai partecipanti durante una riunione, un’assemblea, un’udienza, esso viene redatto sulla base del principio del “contradditorio”.
Il principio del contraddittorio individua la possibilità che due o più parti, possano confrontarsi per far valere le proprie ragioni con la facoltà/diritto di un soggetto di “contraddire” il suo avversario, contestando le posizioni altrui ed esponendo le proprie ragioni nel documento di sintesi che 
per l’appunto ne deriva: il “verbale” .
Nel rapporto di agenzia assicurativa esempi tipici sono i “verbali di ispezione amministrativa” ed il “verbale di riconsegna”. I primi documentano operazioni efferenti l’ordinaria amministrazione (ispezioni) i secondi cristallizzano operazioni di straordinaria amministrazione (come ad esempio la chiusura del punto vendita).
Il concetto di “verbale in contradditorio” è quindi piuttosto semplice, ma all’atto pratico risulta di difficile attuazione nonostante sia anche previsto dall’ANA.
Gli ispettori delle Compagnie infatti hanno ordine di non accogliere nel corpo del verbale alcuna dichiarazione dell’Agente, al quale, al massimo, viene consentito di rilasciarle sotto forma di mero allegato. In buona sostanza, nel corpo del verbale devono risultare solo le verbalizzazioni fatte dagli ispettori della Compagnia e l’Agente può solo decidere se firmare o meno.
Vi starete chiedendo quale sia la differenza tra inserire le proprie dichiarazioni nel corpo del verbale oppure allegarle. La differenza potrebbe essere abissale.
L’art. 23, VII comma, ANA 2003 si limita a prevedere che “le eventuali contestazioni a verbale dell’agente devono risultare dal predetto verbale di riconsegna con le ragioni e/o le riserve delle parti”, probabilmente l’Accordo Nazionale dà per scontato il concetto giuridico del contradditorio e quindi il diritto delle parti di inserire nel corpo del documento le proprie dichiarazioni.
Tuttavia con le Compagnie ed i loro ispettori, non esistono concetti giuridici “scontati”. Laddove la norma è scritta in maniera chiara ed inequivocabile, le mandanti finiscono sempre per fare come un po’ come pare a loro, forti della soggezione che incutono. Immaginate quando la norma non è chiara e si presta ad interpretazioni. Tra i tanti (quasi tutti) articoli dell’ANA da riscrivere, vi è senza alcun dubbio anche l’art. 23 che andrebbe quantomeno puntualizzato (con calma però, perché lo SNA ha deciso per l’intera categoria degli Agenti che dopo ventuno anni i tempi non sono ancora maturi per un rinnovo di quell’Accordo !).
Torniamo al punto. Perché è dunque importante inserire le dichiarazioni nel corpo del verbale con tanto di firme in calce tra ispettori ed Agente? Semplicemente perché quel verbale un giorno potrebbe essere valutato da un soggetto terzo, come ad esempio un Giudice.
Può capitare che i Giudici si leggano solo il verbale trascurando completamente gli allegati in esso richiamati. Ciò significa che se le dichiarazioni dell’Agente risultano solo sotto forma di allegato a quel documento, esse rischiano di non essere lette affatto. Ci sono Agenti che hanno perso delle cause per questo “dettaglio”.
E’ capitato inoltre che le dichiarazioni dell’Agente siano state richiamate nel verbale ed a quest’ultimo allegate, senza però la necessaria firma per ricevuta da parte degli ispettori. Ebbene, sappiate che in questo caso quelle dichiarazioni, potrebbero addirittura essere sostituite e/o alterate.
Ovviamente nulla di tutto questo potrebbe accadere se le dichiarazioni dell’Agente trovassero la giusta collocazione nel corpo del verbale di riconsegna e ciò è valido anche per i verbali di ispezione amministrativa che attengono l’ordinaria amministrazione.
Per le Compagnie, se le dichiarazioni dell’Agente risultano solo in forma di allegato, il generico disposto dell’art. 23 ANA risulta comunque rispettato. Spesso e volentieri gli Ispettori, o meglio, la Compagnia (perché loro non decidono nulla, fanno sempre la telefonatina in Direzione), si arroga addirittura il diritto di decidere se le dichiarazioni dell’Agente siano o meno pertinenti le riconsegne.
Se lo siano o no, non sta a loro deciderlo: sono dichiarazioni di parte dell’Agente.
Vi riportiamo un esempio concreto. In passato, quando ci è stato precluso di inserire dichiarazioni nel corpo del verbale di riconsegna, non abbiamo perso tempo più di tanto: abbiamo invitato gli ispettori a sgomberare i locali agenziali dalla loro presenza poco gradita (!). Ricordatevi sempre che nella vostra agenzia, gli ispettori sono pur sempre degli ospiti. Gli ospiti che non rispettano norme e regole di comportamento, non possono che essere 
“sgraditi” per definizione.
Allontanati gli ispettori, a quel punto abbiamo invertito la procedura: le riconsegne le abbiamo fatte senza di loro, abbiamo notificato alla Compagnia il nostro verbale di riconsegna ed inviato a mezzo corriere tutto ciò che era di proprietà di quest’ultima.
E’ accaduto nel lontano 2010 con l’allora Ina-Assitalia, ne sono addirittura scaturite sentenze di primo e secondo grado che, grazie anche alla nostra consulenza in fase di chiusura, hanno visto l’Agente vincente in entrambi i gradi di giudizio. Il Giudice si è così espresso sul diritto dell’intermediario di inserire nel verbale di riconsegna le proprie dichiarazioni (leggi qui).
Con Generali Italia Spa (almeno al nostro cospetto!) queste problematiche non si sono mai più ripetute, anzi, dobbiamo ammettere che da allora con i loro ispettori le operazioni di riconsegna sono sempre risultate piuttosto lineari e corrette.
Avvisate il giovane volontario del NIR che le dichiarazioni dei colleghi vanno quindi inserite nel corpo del verbale, perché questo “dettaglio” non gliel’hanno riportato nelle tre ore di corso formativo secondo lui sufficienti ad assistere i suoi colleghi.
A proposito di NIR e di SNA più in generale, 
continuano da anni a ripetersi tra di loro, in pubblico, in privato, negli editoriali ed adesso anche nei Comitati centrali, sempre la stessa cosa: “questi della Agents Consulting, non sono Agenti di assicurazione e non sono iscritti al RUI !”.
Non riescono mai a confutare neanche uno dei nostri articoli, ma in compenso tirano fuori questa discriminante che secondo loro dovrebbe screditare il nostro (ultra ventennale) sito che “sembra essere un blog, se così si può dire !” (cit. da Comitato Centrale).
Peccato che assistiamo Intermediari di tutte le Compagnie sull’intero territorio nazionale da “appena” ventotto anni e le problematiche della categoria le conosciamo bene (almeno quanto loro !).
Carissimi intermediari assicurativi che in media leggete in 9-10 mila ogni nostro articolo su questo sito “che sembra essere un blog!”, segnatevela questa cosa, non sia mai vi sia sfuggita: Non siamo Agenti di assicurazione !!!

Studio Professionale Agents Consulting
           dott. G. Sostegno