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IL GIUDICE STANGA L’INA-ASSITALIA: “NULLO IL VINCOLO AL REGIME DI ESCLUSIVA PER GLI AGENTI GENERALI E PER GLI IMMOBILI AGENZIALI. PIENAMENTE LEGITTIME LE STRATEGIE DI RICONSEGNA OPERATE DALL’AGENTS CONSULTING”.

Con sentenza n. 737/12 del 06.07.2012, destinata a divenire precedente giurisprudenziale, il Giudice Monocratico del Tribunale di Bolzano ha dichiarato la nullità dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Nazionale Agenti dell’Ina-Assitalia anno 2005 e sancito la piena regolarità e legittimità della condotta posta in essere dall’agente generale revocato, assistito nella riconsegna dalla “Agents Consulting srl”, che si era opposto al subentro della Compagnia nei locali agenziali ed aveva provveduto autonomamente alla riconsegna dei beni aziendali.
Esaminiamo nel dettaglio i punti principali della storica sentenza che ha sancito definitivamente la natura “plurimandataria” dell’attività agenziale.
1) Nullità del vincolo al regime di esclusiva per gli agenti generali INA-ASSITALIA. Sul punto il Giudice monocratico ha chiaramente accertato e dichiarato “con riferimento a tutti i rami danni, la nullità dell’art. 6, comma 2, dell’Accordo Nazionale Agenti dell’Ina-Assitalia anno 2005 il quale dispone che l’agente opera in regime di esclusiva e quindi non può svolgere attività di intermediazione assicurativa per conto di altre imprese né può costituire un’organizzazione di lavoro od avvalersi di produttori fuori della zona dell’Agenzia” nonché la nullità “di ogni ulteriore clausola connessa alla previsione di esclusiva” prevista nel contratto di agenzia. La forza dirompente di tale dichiarazione giudiziale trae il proprio fondamento nel combinato disposto delle leggi nn. 248/2006 e 40/2007 che hanno così disposto: “le clausole contrattuali che impegnano in esclusiva uno o più agenti assicurativi relativi al ramo responsabilità civile auto ad una o più compagnie sono nulle secondo quanto previsto dall’art. 1418 del codice civile”.
2) Diritto dell’Agente Generale di continuare a condurre l’immobile agenziale anche dopo la revoca. Quanto sopra disposto svolge i propri effetti anche in tema di godimento dell’immobile ad uso agenziale preso in affitto dall’agente generale a mezzo contratto di locazione stipulato con soggetto terzo. In tal senso il Giudice ha specificato che “deve ritenersi che anche l’esclusiva concernente l’utilizzo dell’immobile che l’agente abbia preso in affitto da terzi per svolgervi attività agenziale sia illegittima, poiché comporterebbe per l’agente stesso l’impossibilità dell’espletamento di attività per altre compagnie assicuratrici” in violazione delle norme a tutela della concorrenza. Per tale motivo è stato disposto il diritto per l’agente a continuare a condurre l’immobile fino alla scadenza del contratto di locazione e respinta la tesi, sostenuta dall’Ina-Assitalia, che ne pretendeva la riconsegna.
3) Legittime le operazioni di riconsegna dei beni aziendali operate in forma “negativa”: nessuna pretesa risarcitoria in favore della Compagnia. Sotto tale aspetto il Giudice ha sancito la piena legittimità delle operazioni di riconsegna poste in essere dall’Agente Generale assistito dai consulenti dell’Agents Consulting srl. Ed infatti, la Compagnia lamantava e chiedeva il risarcimento dei danni subiti a causa dell’asserita mancata riconsegna dei beni aziendali. Tuttavia il Giudice ha (e non poteva essere altrimenti) respinto ogni pretesa dell’Ina-Assitalia avendo l’attore dimostrato che ogni formalità attinente alla riconsegna (verifica, inventario e redazione verbale) era stata puntualmente perfezionata nei giorni immediatamente successivi alla notifica della revoca del mandato agenziale, concludendosi con la spedizione di tutto il materiale aziendale (hardware, quietanze e “archivio morto”) presso la sede centrale di Ina-Assitalia. Tale adempimento, pur in assenza degli ispettori incaricati dalla Compagnia, libera l’Agente dall’obbligo di riconsegna rendendo infondata qualsivoglia avversaria pretesa risarcitoria.