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Nove sinistri, tre bonifici e date del 1899: le nostre domande sulla fideiussione di Sara Ass.ni- 2^ parte

Come già anticipato nella prima parte della presente news, a testimonianza della validità della polizza, fra i documenti prodotti nel procedimento penale figura un elenco di sinistri (nove per la precisione) che Generali Italia S.p.A. avrebbe liquidato in favore di Sara Ass.ni a partire dal 2013. L’importo complessivo di questi nove sinistri viene indicato in 418.492,42 euro. Per ciascun sinistro sono riportate le generalità dell’ex Agente «responsabile» e l’importo dell’ammanco attribuito.
Il “rassegnato” presidente del Gruppo Agenti Sara ha confermato come “trentennale” l’esistenza di questa tipologia di polizza e se l’incidenza della sinistrosità è quella indicata dalla stessa Sara Ass.ni, trattasi di rapporto S/P profittevole, anche in ragione del premio annuo, che vedremo più avanti.
Ma non è l’unica dichiarazione del Presidente del Gruppo Agenti Sara che riteniamo utile ricordare. Riferendosi agli articoli pubblicati su Agents Consulting, ebbe a dichiarare: «Chi ha scritto quegli articoli ne risponderà nelle competenti sedi !», una frase alquanto triste, che sinceramente ci ha colpito e che, se necessario, siamo in grado di documentare.
Ad ogni modo, torniamo all’elenco contenente le nove posizioni liquidate.
Esse vengono numerate in maniera non consecutiva: 1, 2, 3, 8, 10, 11, 13, 14 e 17. Si tratta di un estratto di un elenco più ampio? A cosa corrispondono le posizioni mancanti? Di questi nove sinistri vengono prodotte solo tre distinte bancarie. Per gli altri sei non risultano prove di avvenuto pagamento, restano solo le indicazioni dei nominativi ed i presunti “mancati versamenti”.
Abbiamo già affrontato la questione del potenziale diritto di surroga da parte di Generali Italia, gli ex Agenti Sara ass.ni da noi rintracciati e ricompresi in quell’elenco, dichiarano di non aver ricevuto richieste e/o comunicazioni relative ad azioni di recupero da parte di nessuno.
Soffermiamoci, allora, sulle tre contabili bancarie prodotte in giudizio. Tutte riportano la stessa data di operazione e di valuta, nonostante i sinistri cui si riferiscono risalgono a cinque e sei anni prima. Tre pagamenti concentrati nella stessa giornata: una sorta di celebration of payday.
Ma le particolarità non finiscono qui. Le tre contabili riportano tutte la medesima data di operazione e di valuta: 17 novembre 2020 mentre alla voce «Data Ordine» compare, in ciascuno dei tre documenti, una data decisamente anomala: 30/12/1899. Leggasi: Milleottocentonovantanove.
Non immaginiamo, ovviamente, bonifici disposti ai tempi di Re Umberto I. Trattasi probabilmente di un valore convenzionale generato dal sistema informatico bancario, ma di sicuro non dobbiamo essere noi a giustificarli. Tre soli documenti contabili prodotti a fronte di nove sinistri numerati in maniera non consecutiva da 1 a 17 (quanti sono esattamente ?), tutti relativi ad operazioni del 17 novembre 2020 e per di più con una «Data Ordine» risalente a 120 anni prima dei bonifici stessi. Bonifici che, in ogni caso, sono intervenuti a distanza di anni dai tre sinistri, nonostante le caratteristiche fideiussorie prevedano la classica “escussione a prima richiesta” (è lecito chiedersi a sto punto quando sarebbero intervenute le richieste?).
Documenti parziali di questo genere avrebbero meritato una spiegazione ed un’attenta valutazione ancor prima di essere utilizzati a sostegno della denuncia-querela presentata da Sara Assicurazioni e del conseguente procedimento penale. Non stiamo parlando di documenti prodotti a margine di una controversia commerciale, ma di elementi documentali che la stessa Compagnia ha ritenuto sufficientemente rilevanti per una denuncia per diffamazione finalizzata ad una condanna penale. Documenti che addirittura hanno portato ad una richiesta di rinvio a giudizio.
Ma tra gli allegati, v’è altro materiale ancor più interessante.
Nel procedimento penale Sara Assicurazioni ha prodotto una polizza a riprova della regolarità contrattuale del rapporto. Si tratta di un documento che non avevamo mai visto in precedenza, perché la fotocopia sbiadita consegnata all’Agente da noi assistito all’atto del conferimento del mandato, sulla quale si fondavano i nostri articoli oggetto di querela, aveva comunque una impostazione diversa oltre ad essere priva di: numero di polizza, luogo e data di sottoscrizione, importi, firme e di date di decorrenza. Ve l’alleghiamo pure quel documento Fotocopia polizza fideiussoria rilasciata agli agenti, visto che magari molti Agenti Sara sono ancora in possesso di quella stessa fotocopia che risale agli anni novanta (!).
Nella “nuova” polizza prodotta in giudizio, alla voce «Contraente», compare la dicitura: «Agenti capo Sara Assicurazioni Spa e Sara Vita Spa», con sede legale in via Po n. 20, Roma, cioè l’indirizzo della Direzione generale e della sede legale della stessa Sara Assicurazioni, indicata nel documento quale beneficiaria.
Ci chiediamo: chi sono, giuridicamente, questi «Agenti capo»? Un’associazione? Un soggetto collettivo? Una denominazione riferita a più imprese o a una diversa forma organizzativa? E visto che si avvalgono anche di una sede legale (quella della Compagnia), quale documento ne attesta l’identità giuridica?
La questione non è secondaria, perché gli “Agenti capo” della Sara Ass.ni una loro associazione l’avrebbero pure, si chiama G.A.S., acronimo di Gruppo Agenti Sara, che non solo non ha sede legale presso la Compagnia, ma non viene neanche richiamata in quella polizza. Le polizze fideiussorie ex art. 4 ANA delle altre Imprese assicurative sono “polizze collettive” che vedono come contraente proprio il Gruppo aziendale di riferimento che le sottoscrive in nome e per conto dei colleghi associati, in questi casi la Compagnia anticipa semplicemente il premio, ma non figura come contraente.
La premessa in questa polizza così descrive il rapporto tra le parti: «Con tali finalità viene stipulata la presente convenzione, destinata a regolare il rapporto tra Beneficiario (Sara Assicurazioni Spa), Società (Generali Italia Spa) e Contraente (singolo Agente) con criteri di automaticità e speditezza».
Ci chiediamo se adottando questi inediti “criteri di automaticità e speditezza”, si possa legalmente baypassare la contraenza del Gruppo Agenti e/o dei singoli Agenti. Perchè se ciò è possibile, si potrebbero imputare ad ogni singolo agente la firma e l’accettazione di un qualsiasi contratto per il quale la Compagnia ritenga autonomamente necessaria “automaticità e speditezza”. 
Nel riquadro iniziale si legge «Agenti capo», al plurale; nella premessa si parla invece di «singolo Agente». Le due formulazioni richiedono un chiarimento. Chi è esattamente il contraente della garanzia? Il soggetto collettivo indicato nel riquadro iniziale oppure il singolo agente, come riportato nella premessa?
Le singole comunicazioni inviate agli Agenti e prodotte in giudizio da Sara Assicurazioni, sembrano attribuire proprio alla Compagnia l’iniziativa della stipula. Vi si legge: «Vi comunichiamo che, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2021 abbiamo provveduto a stipulare, per Vostro conto, la polizza di assicurazione per cauzioni, relativi a rapporti di collaborazione non subordinata che viene gestita direttamente da questa Direzione Commerciale ed abbiamo anticipato il relativo premio». Insomma, una comunicazione a stipula già avvenuta, della quale si informa cortesemente l’Agente.
La domanda sorge spontanea: quale atto, quale procura o mandato autorizzava la Compagnia a stipulare la polizza per conto del singolo Agente? Quale documento attesta il consenso dell’interessato e disciplina questa modalità di stipulazione? Sono interrogativi che riguardano direttamente il rapporto tra Compagnia ed Agente e che meriterebbero risposte documentate.
Non da ultimo c’è il profilo contabile e fiscale. Nella polizza depositata in giudizio, il premio annuale relativo al 2021 è quantificato in 215.175,65 euro. Un premio non trascurabile che più o meno potrebbe ripetersi ogni anno.
Nelle comunicazioni agli Agenti, Sara afferma di avere anticipato il relativo premio, che viene poi addebitato sui rendiconti di agenzia. Diventa quindi legittimo chiedersi come venga contabilizzata questa operazione: come viene registrato il premio corrisposto a Generali Italia? Come vengono registrati gli importi successivamente addebitati agli Agenti? E quale trattamento fiscale viene riservato al costo originario e ai recuperi effettuati visto che Sara figura comunque come contraente? 
Possiamo farle tutte queste domande? se la risposta è no…fate finta che non abbiamo chiesto niente (!).
Per contestare l’interpretazione tecnico-giuridica dei nostri articoli, sarebbe stato sufficiente rispondere con altrettante interpretazioni tecnico-giuridiche. Magari illustrando la struttura della polizza, il suo funzionamento e le ragioni della sua ritenuta correttezza. Magari chiarendo anche il meccanismo delle liquidazioni e la questione degli eventuali diritti di surroga.
Sarebbero state repliche interessanti, dalle quali avrebbero potuto trarre consapevolezze gli stessi agenti Sara Assicurazioni, sui cui rendiconti vengono automaticamente addebitati gli importi di questa “fideiussione”. Potevano fare tutto questo non in forma necessariamente pubblica in risposta ai nostri articoli, ma con una circolare interna ad esempio.
In alternativa, potevano chiudersi nel loro silenzio come normalmente fanno le altre Imprese Assicurative. Questa Compagnia ha invece optato per una querela per diffamazione (sulla base della predetta documentazione) dalla quale è scaturito il procedimento penale il cui esito vi abbiamo già raccontato.
Chissà, magari dalle domande contenute nella presente news scaturiranno un’altra querela ed un altro procedimento penale. Ve lo faremo sapere tra qualche anno.
Nel frattempo, però, informate gentilmente Sara Assicurazioni ed il suo Avvocato che, per l’eventuale nuova querela, il termine ordinario previsto dalla legge è di tre mesi dalla notizia del fatto che costituisce reato.
Non sia mai vanno “lunghi” pure questa volta.

Studio Professionale Agents Consulting
dott. G. Sostegno