SARA Ass.ni ci querela. Il Giudice ci assolve. Rimane la questione ancora tutta da spiegare- 1^ parte.
Normalmente le Compagnie subiscono in silenzio i nostri articoli. Qualcuna ogni tanto si rivolge alla Magistratura penale contestando il reato di “diffamazione”.
In verità, in trent’anni di attività professionale, è accaduto soltanto due volte. Una prima querela nel lontano 2010 dell’allora UGF Assicurazioni (oggi Unipol) fu stroncata in partenza dal Gip, la seconda più recente di Sara Assicurazioni Spa ha visto invece il rinvio a giudizio e quindi il procedimento penale.
L’epilogo tuttavia è sempre lo stesso: veniamo assolti.
Oggi vi parliamo proprio della sentenza di assoluzione contro la Sara Assicurazioni spa, perché merita di essere commentata. La vicenda risale al 2022, quando pubblicammo sul nostro sito due articoli particolarmente critici nei confronti di questa Compagnia. Il primo riguardava alcune dinamiche nei rapporti con la propria rete agenziale. Il secondo affrontava una questione tecnico-giuridica che, ancora oggi, continuiamo a considerare meritevole di approfondimento, vale a dire: la polizza “fideiussoria” stipulata con Generali Italia S.p.A. nell’ambito delle garanzie previste dall’art. 4 dell’ANA 2003.
Una polizza che presentava caratteristiche singolari: Sara Ass.ni figurava contemporaneamente come contraente (in nome e per conto degli Agenti !?) e beneficiaria, mentre i relativi oneri economici venivano posti a carico degli Agenti.
Avevamo espresso le nostre perplessità, formulato considerazioni giuridiche ed utilizzato, lo riconosciamo volentieri, toni decisamente polemici, con qualche punta di sarcasmo. Ma è uno stile che ci caratterizza da trent’anni a questa parte e che, anche provocatoriamente, riteniamo quasi indispensabile nel mondo degli intermediari assicurativi visto che sembrano quasi narcotizzati per quanto sono silenti ed impauriti.
Alla Sara Assicurazioni i nostri articoli non sono piaciuti, non che alle altre Compagnie siano mai piaciuti, ma questa Impresa assicurativa ha pensato bene di presentare una querela per diffamazione nei confronti del responsabile dello Studio Professionale Agents Consulting, costituendosi anche parte civile nel procedimento penale. Legittimo, per carità.
Fatto sta che due articoli pubblicati sul nostro sito, sono diventati per la prima volta materia per un vero e proprio processo penale…che emozione (!!!). Il 10 novembre 2025, la Prima Sezione Penale, del Tribunale di Taranto ha definito il procedimento.
Ebbene, per il primo articolo, pubblicato il 29 marzo 2022, per il quale la Compagnia ha presentato querela in data 27.07.2022, il Giudice ha sentenziato di “non doversi procedere per difetto della necessaria condizione di procedibilità, rilevando la tardività della querela”. Al di là dell’aspetto cronologico, ancor più incisiva è stata la testimonianza in aula di Serena Gallo del Management di Sara Ass.ni che ha dichiarato: “il sito internet era costantemente monitorato dalla Compagnia sin dal mese di gennaio 2022”. Una testimonianza che il Tribunale ha ulteriormente valorizzato nel riconoscere la tardività della querela.
Per il secondo articolo del 19.06.2022, il Giudice è entrato nel merito, pronunciandosi con una sentenza di assoluzione con la formula: «Perché il fatto non sussiste !», ma ciò che rende particolarmente interessante la vicenda non è soltanto il dispositivo della sentenza, sono le motivazioni.
Il Giudicante ha esaminato le nostre affermazioni, il contesto nel quale erano state pubblicate ed i toni utilizzati. Non ha ignorato la natura polemica dell’articolo, né le espressioni ironiche. Ha però riconosciuto che le considerazioni espresse rientravano nell’esercizio del diritto di critica.
Nella sentenza il Giudice, ha scritto una frase che, ci sia consentito, meriterebbe di essere incorniciata. La nostra era un’interpretazione tecnico-giuridica «che, come tale, si può condividere o meno, ma non vietare». Confessiamo che questa frase ci è piaciuta particolarmente, perché riassume esattamente il senso del nostro lavoro.
Da trent’anni Agents Consulting si occupa di contratti di agenzia, indennità di fine rapporto, applicazione dell’ANA 2003 e controversie nei confronti delle Imprese mandanti, facendo anche giurisprudenza.
Studiamo documenti, esaminiamo comportamenti, formuliamo strategie e, quando riteniamo che vi siano anomalie o ingiustizie, le segnaliamo pubblicamente.
Le nostre interpretazioni possono essere contestate? Naturalmente.
Ma una cosa è contestare un’interpretazione giuridica. Altra cosa è sostenere che quella critica costituisca un reato. Il dissenso non diventa automaticamente diffamazione soltanto perché è sgradito al destinatario.
Ed è proprio questa distinzione che rende particolarmente significativa la motivazione della sentenza. E quella polizza fideiussoria? Il problema rimane.
Chiusa la vicenda penale, torniamo alla questione che aveva originato una parte delle nostre critiche. Perché, a nostro giudizio, rimane tutt’altro che risolta.
Ci riferiamo alla polizza fideiussoria stipulata con Generali Italia (socia di capitali della Sara) nell’ambito delle garanzie previste dall’art. 4 ANA 2003. Ribadiamo che Sara Assicurazioni risultava contemporaneamente contraente e beneficiaria della polizza, mentre gli Agenti ne sostenevano il costo. Una configurazione contrattuale che, a nostro giudizio, solleva seri interrogativi sulla struttura trilaterale tipica della fideiussione e sull’effettiva natura della garanzia.
Una costruzione che ci aveva indotto a interrogarci sulla natura effettiva della garanzia, sulla sua funzione e sulla coerenza con il sistema previsto dall’ANA.
Sia chiaro: il Tribunale penale non è entrato nel merito della polizza, né ha accertato la fondatezza della nostra interpretazione civilistica. Ha però riconosciuto che potevamo legittimamente formularla e sostenerla.
E noi continuiamo a porre le stesse domande, anche perché, nel corso del procedimento, sono emersi elementi che riteniamo particolarmente interessanti. Sara Assicurazioni, ad esempio, ha prodotto un elenco di sinistri che, secondo quanto dichiarato dalla stessa Compagnia, sono stati liquidati da Generali Italia in forza della polizza oggetto delle nostre contestazioni. Una documentazione che abbiamo ritenuto opportuno approfondire.
Abbiamo rintracciato alcuni degli ex Agenti Sara indicati in quell’elenco, chiedendo loro se fossero a conoscenza del fatto che Generali Italia avesse liquidato somme in favore di Sara Ass.ni in relazione agli ammanchi loro attribuiti.
La risposta è stata sorprendente. Tutti gli ex Agenti interpellati hanno dichiarato di non essere a conoscenza delle liquidazioni e di non aver ricevuto da nessuno richieste di surroga (prevista in quella polizza) di cui all’art. 1949 del cod. civ. in materia fideiussoria.
Nessuno sapeva delle liquidazioni. Nessuno aveva ricevuto richieste di surroga. Nessuno aveva ricevuto richieste di rimborso da Generali Italia.
Tutto ciò rafforza gli interrogativi che avevamo già sollevato sulla struttura e sul funzionamento della polizza: Una polizza qualificata come “fideiussoria”, contratta in proprio dalla Compagnia in nome e per conto degli Agenti (!?) che ne pagano il premio, ma il cui concreto meccanismo di funzionamento continua, per noi, a presentare aspetti tutt’altro che chiari.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto che la vicenda riguardava questioni di rilevanza sociale, coinvolgendo gli interessi economici di un’intera categoria professionale: quella degli Agenti assicurativi. Il contesto nel quale erano state pubblicate le nostre osservazioni era per di più un sito specializzato nella consulenza tecnico-giuridica in favore di questi ultimi. D’altronde la stessa Sara Assicurazioni Spa non ha proposto alcun appello alla sentenza.
Nella prossima puntata analizzeremo nello specifico le “prove” prodotte dalla Compagnia nell’estinto procedimento penale, vi assicuriamo che sono particolarmente interessanti. Vi consigliamo di non perderla.









