Indennità di fine rapporto: come ottenere subito il pagamento intero.
L’art. 34, II comma, ANA 2003 prevede il pagamento in un’unica soluzione delle indennità di fine rapporto “qualora l’Agente abbia già costituito cauzione ai sensi dell’art. 4 ANA, purché detta cauzione garantisca almeno il 30% delle indennità medesime”. Spesso e volentieri la garanzia ex art. 4 ANA prestata in favore dell’Impresa, è capiente di quel 30% degli indennizzi.
Per tutti gli Agenti di assicurazione che assistiamo nella fase conclusiva del rapporto, ci adoperiamo in primis nel verificare presso il Gruppo Agenti a quanto ammontano gli importi garantiti da quella fideiussione. Il dato letterale dell’art. 34 ANA propende in favore del fatto che se la fideiussione ex art. 4 ANA risulta superiore o uguale al 30% delle indennità di fine rapporto, l’Agente ha titolo per chiedere il pagamento delle stesse nella misura del 100% in un’unica soluzione.
Ebbene, anche quando ricorrono i presupposti di cui sopra, è consuetudine delle Compagnie procedere con il pagamento del 70% delle indennità e successivamente del 30%. Nella liquidazione del residuo, la mandante si riserva di portare in compensazione tutta una serie di addebiti, storni, rilievi e quant’altro per i quali l’Agente spesso non riesce a decifrarne natura e fondatezza. Se si prova a chiedere lumi, la risposta, quando arriva, è una sorta di autocertificazione della legittimità degli addebiti: “E’ così punto e basta, fidati !”.
Immaginate quanto possa fare la differenza per gli intermediari avere nei tempi dettati dall’art. 34, II comma, ANA 2003 la disponibilità del 100% dell’indennità di fine rapporto senza dover attendere i quindici mesi (periodo massimo) previsto dall’ANA per il pagamento del rimanente 30%. Tempi che, tra l’altro, non sempre vengono rispettati dalle Compagnie.
Pensate a quanto possa essere più complicato per la Compagnia, dopo aver pagato per intero il 100% delle indennità, andare a recuperare eventuali storni, addebiti, rilievi che a quel punto dovrebbero essere opportunamente documentati e giustificati (la fideiussione ex art. 4 ANA non è attivabile per quelle Partite non Assicurative). Al massimo potrebbero compensare quegli addebiti con le sole provvigioni a maturare ex art. 20 ANA.
Le rappresentanze Sindacali degli Agenti non sono particolarmente interessate all’argomento, ancor meno lo sono i GAA. Anzi, lo SNA nella sua “proposta” di rinnovo del 2019 ha sposato l’ipotesi delle nuova fideiussione che l’Agente dovrebbe prestare per ottenere il 100% delle indennità. L’ANA 2003, oltre ad essere anacronistico, è anche scritto con i piedi e non sappiamo quante volte l’abbiamo già denunciata questa cosa, tuttavia l’art. 34, II comma, ANA 2003 (il cui testo è identico a quello dell’ANA 1975, all’epoca era l’art. 35), è abbastanza chiaro.
Vi proponiamo alcune delle risposte che le Compagnie forniscono nel momento in cui viene loro intimato il pagamento per intero. In linea di massima, pretendono tutte una fideiussione suppletiva rispetto a quella già in essere.
“E’ l’ammontare dei premi versati per la cauzione ex art. 4 ANA che deve coprire il 30% delle indennità di fine rapporto e non già l’importo garantito dalla cauzione medesima”.
Secondo questa interpretazione da premio Oscar, è la sommatoria dei premi versati dall’Agente per la fideiussione che deve eguagliare il 30% delle indennità di cessazione (!?). Considerando che per la polizza fideiussoria ex art. 4 ANA v’è in media un premio di 400 euro annui, per garantire la copertura del 30% di una indennità di fine rapporto del valore di 100 mila euro, il nostro povero intermediario dovrebbe aver lavorato per quella Compagnia non meno di 75 anni (30.000€/400€) per beneficiare del pagamento per intero delle sue indennità.
Ed ancora, quest’altra Compagnia si destreggia in manovre di puro equilibrismo circense: “Ci preme evidenziare che ciò sarà possibile solo con la costituzione di una garanzia ad hoc, diversamente sarà pagato il 70% entro 105 gg. (90 invio conteggi + 15 per pagamento) ed il restante 30% alla definitiva chiusura dei conti. La cauzione di cui all’art. 4 Ana, nasce coeva al conferimento del mandato, e benché anch’essa viene restituita dopo la definitiva e concorde chiusura dei conti ed ha la funzione di essere garanzia generale durante l’esecuzione dell’incarico e post cessazione, mentre quella prevista dall’art. 34 è garanzia aggiuntiva prevista per il caso in cui l’agente chieda il pagamento integrale delle indennità alla scadenza dei 105 gg.”.
Delle presunte differenze di cui sopra tra immaginarie differenti fideiussioni, non v’è traccia alcuna nel testo dell’art. 34 ANA 2003 che, lo ribadiamo, è forse tra i pochi articoli di quell’Accordo ad essere chiaro. Ad onor del vero, ci sono state diverse Compagnie che hanno riconosciuto la fondatezza della richiesta di pagamento per intero delle indennità, alcune magari in maniera opportunistica visto che l’ammontare della fideiussione non risultava capiente per il 30% delle indennità. Trattasi tuttavia di “ammissioni” rilevanti ai fini del principio che si vuol far valere.
In generale, le risposte delle Compagnie sono piuttosto fantasiose e puntano alla costituzione di una fideiussione ad hoc. In questo sono anche agevolate dalla scarsa volontà degli Agenti di avviare azioni legali, come ad esempio un decreto ingiuntivo. Cari Agenti di assicurazione, se all’atto dello scioglimento contrattuale ne avrete voglia, vi mettiamo nelle condizioni di predisporre un decreto ingiuntivo per le rimanenti indennità di fine rapporto che passa facile facile.
Off topic: Nei prossimi giorni pubblicheremo esclusivamente sulla nostra pagina facebook https://www.facebook.com/agentsconsulting le sentenze penali per esteso di assoluzione di Roberto Soldati avverso le denunce penali di esponenti di Ebisep nelle persone dei sigg.ri Marano e Giovanardi. Documenti piuttosto interessanti visto che i procedimenti penali hanno visto anche la testimonianza di presidente e vicepresidente dello SNA. Le sentenze saranno visibili soltanto ai follower di quella nostra pagina, per cui se siete interessati a consultarle non avete che da mettere il “mi piace”.









