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Storni provvigionali e recupero Management Fee a carico degli Agenti Italiana Ass.ni: profili di nullità.

Vi segnaliamo qualcosa di estremamente discutibile che si sta verificando in Italiana Assicurazioni spa a danno della rete agenziale, ma abbiamo notizia che analogo comportamento è in atto anche per le agenzie della Reale Mutua assicurazioni. Con la circolare n. 60 del luglio 2025, inviata ai propri Agenti e Broker, la Italiana assicurazioni Spa ha richiamato l’attenzione sulle “nuove disposizioni in materia di incentivi” di cui alla sez. III, capo II-bis del Regolamento Ivass n. 40/2018.
L’Autorità di vigilanza ha chiarito che per incentivi devono intendersi qualsiasi forma di remunerazione erogata agli intermediari, ivi comprese le provvigioni.
La normativa Ivass su prodotti IBIPs (Insurance-Based Investment Products”, cioè prodotti di investimento assicurativi), nell’individuare le condizioni di ammissibilità degli incentivi, stabilirebbe che gli stessi (e quindi anche le provvigioni) possano essere riconosciuti solo al realizzarsi di alcune condizioni.
Le condizioni di cui sopra sarebbero rappresentate da: erogazione di un servizio aggiuntivo, valutazione annuale dell’adeguatezza ed ergo, come da comunicazioni singole, il c.d. “monitoraggio continuo” da effettuarsi entro Tot mesi dalla scadenza della polizza.
Italiana assicurazioni Spa, con la propria richiamata circolare, si è portata avanti per cui se a suo insindacabile giudizio gli Agenti non si attengono, essa non solo non eroga più provvigioni per il futuro ma, dal mese di novembre 2025, per le posizioni retroattive dell’anno 2024, ha cominciato con addebiti PNT sui rendiconti delle agenzie ivi compreso il recupero della quota di Management Fee, magari riconosciuto all’Agente.
Un “danno” insomma che potrebbe aggirarsi intorno a diverse migliaia di euro a carico di più Agenti del Gruppo Reale Mutua. Premesso che in linea generale la normativa IVASS, non prevede in modo esplicito l’obbligo per l’intermediario assicurativo di produrre un questionario di adeguatezza entro una determinata data di scadenza della polizza (come preteso da Italiana), l’obbligo principale riguarda il fornire ai clienti le informazioni corrette e complete, nonché di raccogliere i dati necessari per la valutazione del rischio e l’erogazione del servizio assicurativo, nel rispetto delle norme sulla trasparenza e sulla tutela del consumatore.
Sempre in via generale le provvigioni dell’Agente hanno natura di corrispettivo contrattuale per l’attività di distribuzione e la Compagnia può recuperarle/stornarle solo se esiste un titolo giuridico per farlo come ad esempio: clausola contrattuale di storno/clawback nel mandato agenziale, inadempimenti dell’agente ex art. 1218 c.c., risoluzione/annullamento del contratto IBIPs per fatto imputabile all’agente etc., senza uno di questi presupposti il recupero non è legittimo.
Nello specifico dei prodotti IBIPs, il “monitoraggio continuo” (monitoraggio dell’adeguatezza nel tempo) è obbligatorio solo se la consulenza è prestata su base continuativa, oppure il servizio continuativo è previsto contrattualmente.
Non v’è dubbio che gli “incentivi” sugli IBIPs siano soggetti a disciplina rafforzata per gli Agenti qualora non migliorino la qualità del servizio, generano conflitto di interesse, determinano un collocamento non adeguato per cui la Compagnia ha perso il contratto, ma è pur vero che quest’ultima deve dimostrare il “nesso causale” del danno patito per eventuale colpa dell’Agente.
Per assurdo, non basterebbe neanche la sola contestazione IVASS che, qualora dovesse mai arrivare, riguarderebbe una singola posizione oggetto di segnalazione. Ecco perché un comportamento “istituzionalizzato” di questo tipo sembra quasi avere “carattere preventivo” del tipo: “Cari i nostri Agenti, se l’Ivass un giorno dovesse farci una multa per questo tipo di situazioni da voi create, noi con questi storni ci tuteliamo (!)”. Ma se vogliamo, trattasi anche di una discreta forma di “autofinanziamento” se operata su larga scala. Il Management del Gruppo Reale Mutua avrà ben pensato: “Se eventualmente ci viene contestata qualche posizione, paghiamo, viceversa ci ritroviamo in cassa importi rilevanti!”.
Onestamente, non male la pensata.
Non è un caso che al momento ci risulta essere l’unico Gruppo assicurativo ad aver adottato questo modus operandi. Il consiglio per gli Agenti della Italiana è quello di contestare questi “addebiti preventivi” a mezzo pec ma soprattutto di non dare alcun seguito a quella che definiscono “autoesitazione della relativa PNT“. In buona sostanza il bonifico alla Compagnia va fatto al netto di queste somme che vi vengono unilateralmente addebitate sul rendiconto. Non abbiate alcun timore nel procedere in questo modo.
Non si sa cosa ne pensi di tutto questo il Gruppo Agenti, di solito, dopo un nostro articolo parte la classica frase di circostanza “Stiamo monitorando la situazione con grande attenzione” …per rimanere in tema di monitoraggio continuo (!).
PS: Nel caso di specie non partono neanche le frasi di circostanza.