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L’indennità sul ramo vita, le anomalie non finiscono.

Continuiamo nell’analisi dell’art. 28 ANA 2003, la cui indennità nel suo ammontare è già una specie di obolo/elemosina, ma che risulta addirittura premiante rispetto al successivo articolo sul ramo Capitalizzazione (art. 29 ANA). Pensate un pò.
Il ramo Capitalizzazione prevede infatti un’indennità dello 0,50% sulle provvigioni liquidate nei vent’anni anteriori lo scioglimento contrattuale, percentuale che evidentemente era apparsa “eccessiva” a
i firmatari dell’epoca dell’ANA 2003. Infatti, al secondo alinea di quell’articolo 29, pensarono bene di “ridimensionarla” prevedendo uno 0,25% sulle provvigioni liquidate negli anni di gestione precedenti il ventennio.
Fatta questa piccola digressione, torniamo all’analisi dell’art. 28 ANA e soffermandoci sul II comma che così recita: “Per gli agenti, ai quali dall’impresa o da altre imprese del medesimo Gruppo finanziario, siano stati conferiti incarichi anche per i rami diversi dal Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno tre anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata….”.
Ci chiediamo cosa significhi esattamente l’inciso: “ed in quanto essi abbiano compiuto almeno tre anni di gestione” (???).
Supponiamo che un Agente sia estremamente specializzato nella raccolta di affari Vita la cui produzione rappresenti circa dieci volte quella del ramo Danni. Ipotizziamo anche che egli abbia gestito entrambi i rami per oltre un decennio.
Supponiamo che l’Agente in questione, rassegni le dimissioni dal mandato Danni ed a distanza di due anni dia le dimissioni anche dal mandato Vita (ovviamente sempre gestito dal medesimo Gruppo assicurativo).
La prima domanda sorge spontanea: Spettano oppure no, le maggiorazioni sull’indennità del Ramo Vita?
Una qualsiasi Compagnia direbbe di no, perché all’atto della cessazione del rapporto non esiste la gestione del Ramo danni e quindi non sarebbe possibile effettuare una proporzione tra provvigioni dell’ultimo triennio.
La seconda domanda è diretta conseguenza della prima: Da dove si evince che per l’applicazione delle maggiorazioni sull’indennità del Ramo Vita, sia necessaria la contestuale esistenza del mandato Danni all’atto della cessazione definitiva del rapporto di agenzia? la risposta è: Da nessuna parte.
Il dato letterale dell’articolo che poi introduce le percentuali applicabili, fa esclusivo riferimento alla durata minima di gestione per entrambi i rami (almeno un triennio) nonché la condizione di esistenza nel corso del rapporto di tutti e due i mandati. Non è richiesta alcuna coesistenza di entrambi i mandati all’atto della cessazione definitiva del rapporto.
E’ ben chiaro però, che trattasi di una norma ambigua che nella fattispecie consente alla Compagnia di negare i pagamenti aggiuntivi sul ramo Vita. Pensate un pò che per questa motivazione, c’è chi si è visto negare diverse decine di migliaia di euro
 sull’indennità ex art. 28 ANA.
Siamo quindi al cospetto di una indennità del tutto insignificante se non proprio mortificante, per di più ambigua nel suo dato letterale, tanto da lasciare spazio alle interpretazioni (dannose) della Compagnia.
Un indennizzo che per qualcuno rappresenta però un “diritto acquisito” da difendere a tutti i costi e da mantenere vita natural durante, al pari dell’indennizzo di cui al successivo art. 29 ANA.
Un pò come quel mendicante che a fine giornata difende il suo piattino delle elemosine, con la differenza che quest’ultimo non ha impiegato un’intera vita lavorativa per accumulare quei pochi spiccioli.