La commistione da evitare nel verbale di riconsegna.
Ci è capitato più di qualche volta di assistere a verbali di chiusura e riconsegna nei quali venivano rinviati l’assolvimento di alcuni adempimenti direttamente tra Agente uscente ed Agente subentrante.
Il tutto ovviamente promosso dagli ispettori della Compagnia incaricati alle riconsegne, che nel verbale “demandano” ai soggetti di cui sopra, così sgravandosi da qualsiasi responsabilità e/o incombenze. Ovviamente, questo tipo di scelta incontra quasi sempre il consenso/assenso degli Agenti (sia uscente che subentrante) che si rimettono totalmente alla volontà della Compagnia e degli ispettori incaricati. Si fidano, insomma, oppure non di fidano, ma si rimettono completamente alla volontà dell’Impresa per effetto di quella rinomata “sudditanza psicologica” che contraddistingue la categoria degli Agenti.
Partiamo da un punto cruciale: l’Agente uscente e l’Agente subentrante nel “verbale di riconsegna” non dovrebbero avere alcun tipo di contatto e/o impegno reciproco, nel senso che in quel documento sono unicamente protagonisti/firmatari la Compagnia mandante e l’Agente uscente.
Tra l’agente subentrante e la Compagnia, dovrebbe poi redigersi il c.d. “verbale di consegna” di cui sono invece unicamente protagonisti la Compagnia e l’Agente subentrante per l’appunto.
Questo tipo di prassi in passato è stata particolarmente usata ad esempio dall’ex Ina Assitalia che nei verbali di riconsegna introduceva spesso una commistione tra Agenti e Compagnia. Abbiamo assistito a disastri di varia natura in quei casi, con cause civili, arbitrati e consulenze tecniche che si sono protratte anche per anni tra gli stessi Agenti. In particolare la Compagnia, rinviava ad accordi tra Agenti per la definizione della proprietà o l’utilizzo di macchinari, attrezzature ed arredamenti magari di proprietà dell’Agente uscente. Questi beni non venivano poi pagati dal subentrante oppure venivano completamente svalutati rispetto al loro prezzo reale, con proposte di acquisto irrisorie che venivano ovviamente rigettate, oppure, al contrario, con proposte di vendita sproporzionate rispetto al valore reale dei beni.
Ci siamo imbattuti recentemente in un verbale di riconsegna della Italiana Assicurazioni Spa, che ha visto una “commistione” diversa rispetto a quella di cui sopra e che rimandava tra le parti la regolazione delle c.d. provvigioni a maturare ex art. 20 ANA.
Peccato che nel caso di specie, non si siano neanche preoccupati di allegare al verbale di riconsegna il tabulato di quelle provvigioni.
Diciamo che gli importi in ballo erano veramente irrisori e dopo una prima richiesta (inevasa) ed un successivo nostro sollecito, la Compagnia si è ricordata di produrre a distanza di un anno e mezzo il tabulato delle provvigioni a maturare, per cui gli Agenti si sono poi regolati tra loro. Tuttavia è facilmente immaginabile che è proprio questo modus operandi che andrebbe opportunamente evitato nell’ambito delle operazioni di riconsegna, soprattutto perché molto pericoloso per l’Agente uscente. Immaginate infatti provvigioni a maturare magari per decine di migliaia di euro, delle quali non si ha contezza né della loro consistenza, né tanto meno del loro effettivo incasso.
Certo, in caso di omissione e di successiva anomala reticenza della Compagnia, ci sono tutti gli strumenti legali per indurre l’impresa a produrre quanto dovuto.
Ma la domanda è: Perché rischiare di dover ricorrere alla Magistratura spendendo dei soldi in Avvocati, quando con un minimo di attenzione in più si può pretendere in sede di chiusura il rispetto delle norme dell’ANA 2003?
La domanda è retorica naturalmente. Ma il mondo degli Agenti di assicurazione si nutre di domande retoriche.









