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Interessi sulla rivalsa portafoglio: il danno consolidato a carico degli Agenti.

L’art. 37 dell’ANA 2003, disciplina il diritto della Compagnia assicurativa di rivalersi sull’Agente subentrante per le indennità di fine rapporto corrisposte a quello cessato. Il comma II dell’art. 37 ANA prevede che “il versamento dell’importo della rivalsa viene effettuato in rate annuali, uguali ed anticipate, comprensivo dell’interesse annuo del 3%”.
Il tasso del 3% annuo previsto dall’ANA 2003 ha natura convenzionale, in quanto riviene da Accordo Collettivo, e remuneratoria per effetto del differimento del pagamento in più anni.
Nella prassi applicativa della “rivalsa portafoglio”, le Imprese hanno sempre adottato piani di ammortamento con il metodo c.d. “alla francese”, andando a distorcere oltremodo la componente “remuneratoria”.
E’ un sistema infatti che determina una distribuzione non uniforme del carico degli interessi, un incremento dell’onere complessivo a carico dell’Agente subentrante e soprattutto effetti assimilabili a quelli della capitalizzazione.
L’applicazione di interessi sul capitale residuo configura una forma di capitalizzazione che nel caso di specie non appare conforme al testo letterale dell’ANA 2003 nonostante tale modalità di calcolo venga comunemente adottata da tutte le Compagnie.
Sul punto si è recentemente espresso il Tribunale di Lucca che con sentenza n. 285 dell’11 aprile 2025 è entrata nel merito della questione.
Le sentenze non risolvono il macigno della “rivalsa portafoglio”, men che mai lo può fare una sentenza di primo grado che, tuttavia, sulla base del dato letterale dell’ANA 2003, ha evidenziato gli effetti distorsivi degli interessi sulla rivalsa.
Per il Tribunale di Lucca occorre rifarsi al regime d’interesse semplice: le “rate uguali” riguardano il capitale, che deve essere suddiviso in quote costanti e gli interessi del 3% vanno quindi applicati solo sulla singola rata annuale e non certo sull’intero capitale residuo.
Il metodo di ammortamento “alla francese” è quindi incompatibile con la disciplina pattizia, in quanto altera la struttura del debito prevista dall’Accordo collettivo.
Ma v’è di più, in caso di interruzione del rapporto prima del completamento del piano di rivalsa, l’Agente si ritrova ad aver pagato interessi su rate non ancora scadute, proprio perché gli interessi vengono quantificati anticipatamente sull’intero capitale. Anche le eventuali “agevolazioni” scaturite dalle contrattazioni di secondo livello, vengono ad annullarsi qualora il rapporto agenziale si risolva in anticipo rispetto alla scadenza.
Nessuno lo dice, per cui lo facciamo noi come al solito: Gli interessi calcolati con ammortamento alla francese vanno di fatto ad equiparare la “rivalsa portafoglio” ad un vero e proprio mutuo bancario, stravolgendo la ratio della norma.
La rata costante dell’ammortamento alla francese, deriva da una formula di capitalizzazione composta che determina inoltre maggiori interessi rispetto ad esempio “all’ammortamento all’Italiana” che non viene applicato perché la rata non sarebbe uguale e costante, come invece previsto dal II comma dell’art. 37 Ana.
Il paradosso è che le Imprese assicurative applicano alla lettera le norme dell’ANA quando conviene e le “interpretano” quando non conviene. Ma dobbiamo dire che fanno pure bene visto il totale silenzio delle controparti (!).
Ciò che fa più specie infatti è la circostanza per cui Gruppi aziendali e Sindacati vari degli Agenti non abbiano mai obiettato nulla nel merito, sembra che per loro il problema non sussista affatto.
In definitiva, quella che dovrebbe essere una semplice “partita di giro” con interessi minimi calcolati sulla singola rata annuale, viene da sempre trasformata dalle Compagnie in una sorta di mutuo bancario che, a consuntivo, determina per il povero Agente un pesantissimo aggravio di oltre il 20% in più sulla quota capitale. Parliamo di diverse decine di migliaia di euro in più per una rivalsa media.
Insomma, la “rivalsa portafoglio” come ulteriore finanziamento in favore delle Imprese assicurative a danno degli intermediari.
Consigliamo a tutti gli Agenti di effettuare il giusto ricalcolo della rivalsa che, tuttavia, non è affatto semplice. Non solo, andrebbero poi predisposti scritti giuridicamente e contrattualmente idonei anche al fine di interrompere le prescrizioni.
Non è certamente una problematica nuova, tutt’altro, è da almeno una decina di anni che rivediamo le quantificazioni delle rivalse sulla base di questi principi. Nel merito, confermiamo di aver avviato da tempo diverse pratiche specifiche e ci rendiamo disponibili ad analizzare la posizione di tutti gli Agenti assicurativi che volessero tutelare i propri interessi economici.