Indennità ANA sul vita: Istruzioni per l’uso.
Siamo da sempre impegnati ad affrontare le criticità di un Accordo Nazionale Agenti non solo obsoleto ma anche piuttosto ambiguo nelle sue previsioni, motivo per cui è spesso soggetto ad “interpretazioni”. Noi invochiamo da anni la riscrittura dell’ANA 2003, ma il paradosso è che quell’Accordo collettivo è per noi fonte d’incarichi professionali. In questo e nel prossimo articolo, vi parliamo ad esempio dell’art. 28 ANA, vale a dire della norma che disciplina il pagamento dell’indennità sul Ramo Vita.
L’articolo in questione prevede, in estrema sintesi, che se gli incarichi per il ramo vita e danni siano durati almeno tre anni, occorre fare una proporzione tra le provvigioni percepite nell’ultimo triennio tra i rispettivi rami. Il fine è quello di appurare se è applicabile la percentuale del 4,50%, del 5,00% ovvero del 5,50% sulle provvigioni vita percepite dall’Agente nell’intero rapporto.
Qui sorge un primo dubbio interpretativo: Cosa si intende per ultimo triennio?
A leggere la norma sembrerebbe trattarsi dell’ultimo triennio a ritroso, in quanto non si parla di “esercizi” come ad esempio per l’art. 27 ANA. Si dovrebbero pertanto calcolare provvigioni vita e danni per frazioni di anni. Ad esempio: se il rapporto di agenzia si è interrotto oggi 24 giugno 2026 occorrerebbe quantificare le provvigioni vita e danni nel periodo che intercorre tra il 23.06.2023 al 24.06.2026, per poi operare la proporzione tra i due rami.
La cosa più logica sarebbe stata quella di prevedere in maniera univoca il principio degli “ultimi tre esercizi” in luogo di quello “dell’ultimo triennio”, separatamente previsto per l’art. 28. In quest’ultimo caso infatti sorge la problematica della quantificazione delle provvigioni e delle sovraprovvigioni, dovendosi appurare le stesse su due frazioni di anno interessate nella proporzione. Le sovraprovvigioni inoltre vengono normalmente pagate “per competenza” in via differita l’anno successivo di maturazione. Qui sorge altra problematica nella corretta individuazione della proporzione, non riscontrabile ad esempio per l’art. 27 ANA che prevede invece il principio “di cassa” per provvigioni e rappel degli ultimi tre esercizi.
La differenza non è da poco per un’agenzia che ha una preponderanza per il ramo Vita, proprio perché la proporzione tra le provvigioni del ramo vita e le altre potrebbe essere abilmente quantificata in misura inferiore rispetto al limite del 25% previsto. Ne potrebbe conseguire per l’art. 28 ANA, una liquidazione inferiore rispetto al dovuto semplicemente agendo sulla previsione ambigua della norma.
Riteniamo che tra i famosi “diritti acquisiti” di cui all’ANA 2003, rientri anche la miserrima indennità dell’art. 28 (le cui percentuali sono praticamente sempre le stesse da cinquant’anni!), ma fors’anche il “diritto” della Compagnia di renderla a piacimento ancor più miserrima.









