Agents Consulting, ennesimo successo: Assolto l’amministratore della società/Agente
Ogni tanto ci capita di dover tirar fuori dai guai qualche Agente assicurativo. Nessun preconcetto può caratterizzare l’attività di un professionista, chiunque ha diritto alla difesa ma soprattutto siamo da trent’anni schierati da una sola parte.
E’ stato richiesto il nostro intervento, in qualità di consulenti, nell’istruttoria di un procedimento penale a carico dell’amministratore di una società/agente. A seguito di denuncia penale di TUA Assicurazioni spa, si è infatti arrivati al rinvio a giudizio dell’amministratore di una società mandataria.
Il reato contestato all’imputato? La classica “appropriazione indebita”.
Sin dalle prime analisi del caso, è emerso un elemento per noi decisivo: Il ruolo di “delegato assicurativo” e di “amministratore” della mandataria, erano ricoperti da due persone diverse, anzi, addirittura l’amministratore della società/Agente non era neanche iscritto al Rui.
Mentre nelle società di Brokeraggio assicurativo questa possibilità è del tutto esclusa, nelle società agenziali la situazione è più flessibile. Il Codice delle Assicurazioni Private ed i regolamenti IVASS, consentono che la società/agente abbia uno o più soggetti responsabili dell’attività di distribuzione e che questi possano anche non essere amministratori. Trattasi in verità di casi più unici che rari, poiché le Compagnie propendono (ovviamente) per far coincidere i due ruoli.
Questo dettaglio organizzativo, apparentemente secondario, si è rivelato invece centrale sotto il profilo giuridico. Attraverso un’attenta ricostruzione dei rapporti contrattuali, delle deleghe operative e delle responsabilità effettivamente attribuite all’interno della struttura dell’agenzia, il nostro Studio ha potuto dimostrare come il soggetto querelato non fosse quello titolare delle funzioni operative relative alla gestione dei premi e delle rimesse alla compagnia.
La responsabilità penale è legata alla disponibilità materiale delle somme ed alla gestione concreta delle stesse, non alla sola posizione formale.
In altre parole: risponde penalmente chi ha ricevuto o gestito i premi assicurativi e non è sufficiente essere amministratore della società agente se non si prova di avere la disponibilità delle somme e di gestire l’attività d’incasso e versamento.
Nel corso del processo dibattimentale, in qualità di consulenti tecnici della difesa, abbiamo evidenziato proprio questo errore di imputazione soggettiva, dimostrando come la struttura organizzativa dell’agenzia prevedesse una netta distinzione tra governance e responsabilità operativa dell’attività assicurativa.
D’altronde, chi materialmente incassa i premi, gestisce la consulenza, effettua le registrazioni a foglio cassa e predispone le rimesse decadali è unicamente il delegato assicurativo che naturalmente ha anche la facoltà di operare sul conto corrente dedicato della stessa società.
Come già accennato, nella quasi totalità delle società agenziali di tutte le Imprese assicurative, le due figure coincidono per cui l’eventuale responsabilità penale è univoca. Nel caso di specie, i consulenti legali della TUA assicurazioni spa hanno invece errato nella individuazione del soggetto penalmente responsabile.
Le motivazioni dell’esito del procedimento sono giunte in questi giorni e confermano l’assoluzione dell’amministratore della società/agente ai sensi dell’art. 530 c. 2 c.p.p, “perché il fatto non costituisce reato”.
Oltre a rappresentare l’ennesimo successo giurisprudenziale nei nostri trent’anni di attività, il risultato conseguito è di grande soddisfazione perché la nostra testimonianza in sede dibattimentale viene più volte richiamata nella sentenza e fatta propria dal Giudice.









