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Preavvisouuuuu

L’anzianità contrattuale del preavviso.

La volontà di un’Impresa assicurativa di recedere dal rapporto di agenzia, è atto recettizio i cui effetti decorrono dal momento in cui parte non recedente ne viene semplicemente a conoscenza. Accade talvolta che la Compagnia non faccia espletare in servizio il preavviso dovuto e decida pertanto d’interrompere immediatamente il rapporto contrattuale. Vengono espletate le operazioni di riconsegna ex. art. 23 ANA e la mandante provvede ad erogare la così detta “indennità sostitutiva del preavviso” ex art. 13 ANA. Per quanto riguarda l’anzianità di servizio, i mesi di preavviso non svolti in servizio dall’Agente, anche se economicamente remunerati dalla Compagnia, non “svaniscono” nel nulla da un punto di vista contrattuale.
E’ bene tenere a mente le previsioni di cui all’art. 13, II comma, secondo alinea, Ana 2003 che così recita: “Ai soli fini dell’aliquota di cui all’art. 27, V comma e delle anzianità richieste per le somme di cui agli art. 12, V comma, 12 A, V comma e 12 quater, III comma, il periodo di preavviso va computato nell’anzianità dell’Agente, anche se sostituito dalla corrispondente indennità”.
Capita frequentemente che le Compagnie provvedano ad omettere il riconoscimento in termini di anzianità di quei mesi di preavviso, per il semplice fatto che li hanno indennizzati secondo le frazioni previste dallo stesso art. 13 ANA. Trattasi di una gravissima omissione della norma che appare molto chiara nella sua esposizione.
Le conseguenze negative c
on specifico riferimento all’art. 27 ANA, potrebbero risultare piuttosto importanti. L’aggiunta dei mesi di preavviso potrebbe far scattare un anno di anzianità in più nella percentuale applicabile alla media delle provvigioni dell’ultimo triennio. Basti pensare che qualche tempo fa ad un’agenzia che aveva maturato il massimo del preavviso (sei mesi), la Compagnia ha omesso di aggiungere questi mesi nell’anzianità di servizio che sarebbe così passata da 13 a 14 anni, con conseguente applicazione di una aliquota del 45,5% in luogo del 40,5% erroneamente applicata dalla mandante. Sono così “allegramente” saltate diverse decine di migliaia di euro di indennità di fine rapporto, senza che l’Agente se ne accorgesse neanche. A questo “danno” indotto va ad aggiungersi l’oramai conclamato ridimensionamento dell’art. 25 ANA (incremento del montepremi) che risulta praticamente azzerato per tutte le agenzie.
A proposito del montepremi finale, è ben noto che per effetto delle innovazioni legislative intervenute nel tempo e della conseguente volatilità del portafoglio, l’indennità ex art. 25 ANA ha subito per tutti gli Agenti un notevole ridimensionamento tanto da determinare molto spesso una risultante pari a zero in termini di indennizzo. Ma ciò che viene sottaciuto è che con l’eliminazione del “tacito rinnovo” da poco introdotta da Unipol, non solo l’art. 25 Ana verrà definitivamente annichilito ma anche su tutti gli altri indennizzi previsti dall’attuale ANA (che tra non molto compirà un quarto di secolo!) verranno ridimensionati.
Un ANA 2003 che oramai si è ben capito che apparterrà a questa categoria vita natural durante per la gioia di tutte le Compagnie di assicurazione, sia quelle rimaste in Ania che per quelle che rappresentano 1/3 delle agenzie italiane e che all’Ania non aderiscono più (!).
Consigli per l’uso: Tornando all’anzianità di servizio “negata”, se avete interrotto da meno di cinque anni il rapporto di agenzia e nei conteggi delle indennità di fine rapporto verificate l’anomalia sin qui trattata, contestate quindi alla vostra ex mandante la circostanza a mezzo pec, chiedendo l’immediato ricalcolo degli indennizzi.