Istruzioni per l’uso agli Agenti ex Ala Assicurazioni Spa.
Oggi parliamo degli Agenti dell’ex Ala Assicurazioni Spa.
Nata nei primi anni ottanta come ALA Service Spa per offrire assistenza agli automobilisti di ACI, Automobile Club d’Italia, nel 1993 diventa Compagnia di assicurazioni iniziando ad operare in tutti i principali rami assicurativi e nel 2003, con la denominazione Ala Assicurazioni Spa, entra a far parte del Gruppo Sara Assicurazioni. Con provvedimento Ivass n. 0062442 del 22 giugno 2015, si è ufficializzata la fusione per incorporazione di questa Compagnia nella stessa capogruppo Sara Assicurazioni spa.
Ricordiamo che sia nell’ANA 1994 che in quello del 2003 la Sara assicurazioni Spa e la Ala Assicurazioni Spa erano escluse dall’applicazione dell’Accordo Nazionale ed avevano di fatto un management differente. Sulla scorta di ciò il mandato della Ala Ass.ni aveva evidentemente delle previsioni molto peculiari che continuano ad essere mantenute in vita anche oggi che la Sara Ass.ni aderisce all’ANA.
E’ il caso dell’art. 19 intitolato “indennità di fine rapporto” che nella fattispecie così recita: “le parti pattuiscono che il presente incarico viene conferito con titolarità del portafoglio in capo all’Agente. Conseguentemente le parti si danno reciprocamente atto che, in caso di risoluzione del rapporto, all’Agente competerà la sola paternità del portafoglio, con esclusione di ogni e qualsivoglia indennità o somma”.
Avendo Sara Assicurazioni poi aderito all’ANA è ben chiaro che questa norma risulta essere del tutto nulla ed inefficace dal momento che le previsioni dell’Accordo collettivo prevalgono su quelle di qualsiasi capitolato di nomina. Accade invece che Sara Assicurazioni Spa continui imperterrita ad applicare agli ex Agenti Ala le previsioni di cui all’art. 19 di quel mandato che, peraltro, continua ad essere formulato con le medesime modalità anche dopo l’adesione all’ANA.
Se la Compagnia ritiene infatti di dover sciogliere il rapporto di agenzia senza motivazioni, allo stesso tempo procede in maniera del tutto autonoma ed arbitraria con una “liberalizzazione del portafoglio” in favore dell’Agente ex ALA, così come previsto dal richiamato art. 19 di quel capitolato di nomina.
Trattasi di un comportamento assolutamente anticontrattuale.
Ricordiamo infatti che in caso di scioglimento ex art. 12 Ter ANA 2003, la scelta di procedere con una liberalizzazione del portafoglio in luogo del pagamento degli indennizzi, spetta esclusivamente all’Agente mandatario e non certo alla Compagnia mandante che non può assolutamente arrogarsi questa opzione.
La liberalizzazione del portafoglio in molti casi non rappresenta affatto un trattamento di maggior favore, specialmente se il portafoglio è composto in larga parte da polizze rcauto che per loro natura sono volatili e non necessitano di alcuna disdetta. Se poi il rapporto con la clientela è fidelizzato, rinunciare magari a delle cospicue indennità di fine rapporto per di più maggiorate delle indennità di penale per vedersi riconosciuta una “titolarità del portafoglio”, potrebbe non avere alcun senso.
Come se non bastasse, i comportamenti anomali di Sara Ass.ni Spa nei confronti degli ex agenti Ala non finiscono qui perché di quel capitolato di nomina prendono il “meglio” escludendo però il “peggio” (ovviamente dal loro punto di vista!).
Se il “meglio” è rappresentato dalla possibilità di scegliere in totale ed arbitraria autonomia se liberalizzare o meno un portafoglio, il “peggio” è rappresentato dalla scelta (altrettanto arbitraria) di eliminare il contributo fisso sull’apertura dei singoli sinistri. Agli agenti ex Ala assicurazioni infatti veniva riconosciuto un contributo economico sull’apertura di ogni singolo sinistro, cosa che oggi viene esclusa dalla Sara Assicurazioni Spa perché “non di prassi”.
Istruzioni per l’uso agli ex agenti ALA Ass.ni: Nelle more del rapporto richiedete ciclicamente a mezzo pec la liquidazione del contributo sinistri contrattualmente previsto e soprattutto in caso di scioglimento del mandato per recesso senza motivazioni invocato dalla Compagnia, non firmate in automatico il modello di liberalizzazione portafoglio che vi viene sottoposto.
PS: Ma nello stesso capitolato di nomina della Sara Ass.ni è dato leggersi: “il rapporto tra Impresa ed Agenti è disciplinato dall’ANA 2003 se ed in quanto compatibile con la presente lettera di nomina con le istruzioni della Compagnia, intendendosi l’una e le altre prevalenti rispetto all’Accordo”. Sulla carta insomma si riservano di fare un pò come gli pare qualora l’ANA non dovesse risultare di pieno gradimento rispetto alle loro indicazioni.