News

Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

Parlamento

Clamoroso: interrogazione parlamentare su provv. IVASS n.97. UnipolSai chiede…IVASS esaudisce.

Un’interrogazione Parlamentare dell’On. Bignami al Ministro dello Sviluppo Economico, solleva la problematica del provvedimento IVASS n. 97/2020 oggetto di ricorso al TAR da parte del Sindacato Nazionale Agenti. L’Istituto di Vigilanza nelle sue memorie difensive presso il Tribunale Amministrativo conferma che a semplice richiesta delle Compagnie, anzi, di una sola Compagnia (la UnipolSai), ha inserito la norma relativa all’obbligo di comunicazione alle mandanti delle collaborazioni in corso tra agenti.
Della serie: basta che una sola Compagnia chieda…e l’IVASS esaudisce, non c’è neanche bisogno che si scomodi l’Ania.
La cosa bella è che il provvedimento n. 97/2020 è stato adottato sotto la Presidenza IVASS di un altro Ministro di questo Governo, vale a dire l’attuale Ministro dell’economia e delle Finanze Daniele Franco, nell’allora duplice veste di direttore generale di Bankitalia e Presidente dell’Ivass. Si faceva prima ad interpellare direttamente lui.
Sul comportamento dell’IVASS a breve un nostro succoso dossier che potrebbe legittimare il cambio della denominazione dell’Istituto in IVINASS, acronimo di Istituto di Vigilanza sugli Intermediari Assicurativi.
Il dossier conferma infatti come denunciare all’IVASS comportamenti discutibili  posti in essere dalle Compagnie (anche a danno degli intermediari), non porti mai ad alcun tipo di provvedimento/sanzione.
Da quando abbiamo indotto lo SNA a rendere pubblica la propria casella PEC, fino a qualche tempo fa inspiegabilmente celata, abbiamo preso la sana abitudine di rendere partecipe lo stesso Sindacato di tutte le “malefatte” delle Compagnie e soprattutto dei nostri esposti all’IVASS nel merito delle stesse.
Purtroppo nessuno degli esposti ha mai visto l’interessamento del Sindacato che oggi (giustamente) insorge nei confronti dell’IVASS con un ricorso al TAR. Riteniamo che si dovesse lanciare all’Istituto qualche autorevole “segnale” molto tempo prima evidentemente.
Qui di seguito il testo dell’interrogazione Parlamentare.

Interrogazione a risposta scritta 4-08963 presentato da On. BIGNAMI Galeazzo
Venerdì 16 aprile 2021, seduta n. 488
BIGNAMI. — Al Ministro dello sviluppo economico. 

Premesso che:
in data 4 agosto 2020 è stato emanato il provvedimento Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) n. 97/2020, in vigore dal 31 marzo 2021, che ha apportato modifiche ed integrazioni ad alcuni regolamenti (Ivass) in materia di collaborazioni orizzontali tra distributori assicurativi;
in particolare, si vuole segnalare la modifica, attraverso l’articolo 4, numero 12, lettera b), del provvedimento di cui sopra all’articolo 42 del regolamento Ivass n. 40/2018 con la quale viene imposto agli agenti assicurativi di informare le imprese preponenti di tutte le collaborazioni orizzontali intraprese con altri colleghi o broker assicurativi, nonché l’abrogazione e la sostituzione dell’articolo 56 articolo – articolo 4 sub 18 lettera a) – con l’introduzione dell’onere a carico degli agenti di darne pubblicità attraverso l’affissione o la pubblicazione su sito Internet dell’elenco di tutte le imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari;
sempre attraverso l’articolo 4, comma 20, con modifica all’articolo 58 del predetto regolamento, viene inserito un ulteriore aggravio burocratico a carico degli agenti assicurativi ai quali si impone il rilascio di una dichiarazione asserente la coerenza del prodotto assicurativo proposto rispetto alle esigenze del cliente;
le nuove disposizioni risulterebbero in contrasto con la normativa primaria di cui al decreto-legge n. 179 del 2012 convertito dalla legge n. 221 del 2012 che, per quanto attiene alle «collaborazioni tra intermediari», non prevede alcun obbligo di comunicazione alle imprese preponenti, sia in forma diretta che indiretta tramite affissione o pubblicazione su sito Internet;
tali prescrizioni rischiano di minare la libertà professionale e concorrenziale degli agenti, favorendo di fatto l’intromissione ed il potenziale condizionamento delle imprese assicuratrici sulle loro scelte di collaborazione con altri intermediari;
a tal proposito si evidenzia che nella memoria difensiva presentata al Tar del Lazio in seguito al ricorso proposto dal sindacato nazionale agenti di assicurazione S.n.a. (numero di registro generale 8639 del 2020) per l’annullamento delle norme del provvedimento Ivass n. 97 del 4 agosto 2020 sopra richiamate, l’Istituto di vigilanza ha esplicitamente dichiarato di aver inserito le norme inerenti l’obbligo di comunicazione alle compagnie mandanti delle collaborazioni in corso tra agenti su espressa richiesta di Unipol Sai;
l’eventualità che le imprese mandanti possano interferire o comunque esercitare in qualche modo un condizionamento sulle collaborazioni tra intermediari ricadrebbe altresì sull’utenza che vedrebbe ridotta la possibilità di scelta fra un numero maggiore di prodotti offerti dal proprio professionista di fiducia che proprio il decreto-legge n. 179 del 2012 con l’articolo 22 comma 10 mirava a consentire –:se non intenda adottare ulteriori iniziative, per quanto di competenza, di carattere normativo, al fine di assicurare la massima possibilità di scelta in relazione all’offerta dei prodotti in questione, a tutela degli utenti.