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Retromarcia

La retromarcia di Allianz Spa- istruzioni per l’uso

Facendo seguito alla nostra precedente news del 05 agosto 2019, segnaliamo un’apprezzabile retromarcia di Allianz Spa. Nella giornata del 29.08.2019 infatti l’Allianz ha notificato all’agente i conteggi delle indennità di fine rapporto e fra questi ha inserito anche quelli relativi alle “indennità di penale” dello storico codice di agenzia, precedentemente omessi. Seppur parzialmente erronei e tardivi, va dato atto ad Allianz Spa della volontà di porre rimedio alla grave omissione perpetrata con la prima notifica, per quanto sarebbe stato sufficiente ammettere l’errore e comunicare che si sarebbe provveduto successivamente. Saranno state le nostre diffide a far cambiare idea alla Compagnia ? può darsi, sta di fatto che si è conseguito l’ennesimo risultato positivo in favore di un nostro assistito, ed è questa l’unica cosa che conta per noi.

Prendiamo spunto da questa vicenda per fornire a tutti voi l’ennesima “dritta” che difficilmente vi verrebbe segnalata da chiunque altro. La mission delle nostre news è anche quella di fornire agli intermediari delle utili “istruzioni d’uso”.

Teniamo ad evidenziare infatti un errore “concettuale” nello sviluppo dei conteggi delle indennità di fine rapporto che molto spesso le Compagnie compiono (a loro vantaggio ovviamente !). Accade infatti che il conteggio delle indennità venga sviluppato in maniera distinta in funzione dei singoli codici eventualmente gestiti dall’agente. Se per alcune indennità (come ad esempio le indennità di penale ex art. 12 bis o 12 ter ANA, se dovuti)  ciò può rappresentare talvolta un vantaggio,  per tutte le altre indennità, invece, un calcolo differenziato si tramuta in un danno. Nel complesso, un calcolo differenziato determina sempre e comunque un danno economico per l’agente nella quantificazione degli indennizzi.

E’ bene chiarire che i c.d. codici agenziali, talvolta attribuiti all’agente per effetto di successivi affidamenti di portafoglio, rappresentano una mera convenzione delle Compagnia. Una sorta di “prassi interna” finalizzata ad agevolare la gestione, ma che da un punto di vista squisitamente giuridico e contrattuale non trova alcun fondamento. Il mandato è univoco sotto tutti i punti di vista.

L’ANA 2003 infatti non fa alcuna distinzione in merito ad eventuali codici differenti e/o differenti anzianità di servizio ad essi collegati.

Se la Compagnia dovesse decidere di far espletare in servizio il periodo del preavviso dovuto all’agente e quest’ultimo accettasse, il computo dei mesi operativi viene effettuato sulla base dell’anzianità di mandato e non in funzione delle singole anzianità rivenienti da codici di portafoglio affidati successivamente. Allo stesso modo non è possibile sciogliere il rapporto con un “codice” agenziale piuttosto che con un altro, al tempo stesso le responsabilità civili e penali non sono per singolo codice. Non v’è dubbio che queste circostanze rappresentino la controprova del fatto che il mandato è da considerarsi univoco sulla base del primo conferimento di mandato.

Questo particolare è molto importante perché sulle indennità base, si potrebbero perdere diverse migliaia di euro di indennità, come d’altronde accaduto nel caso di specie. Risolveremo anche questo per il nostro assistito.