News

Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

Images

come comportarsi nelle operazioni di riconsegna, consigli utili

Dopo ventitre anni di esperienza desideriamo fornire alcuni piccoli consigli, una sorta di “vademecum” circa i molteplici comportamenti scorretti che gli ispettori incaricati delle Compagnie, pongono in essere nel corso di una delle fasi più cruciali della vita di un agente di assicurazione, vale a dire: le operazioni di riconsegna. Le operazioni ex art. 23 ANA sono la diretta conseguenza contrattuale dello scioglimento del rapporto tra mandante e mandatario, a prescindere dal titolo del recesso. E’ una fase estremamente delicata ed importante che va gestita nel migliore dei modi, specialmente quando riviene da una decisione unilaterale della Compagnia (ad esempio recesso ad nutum, per giusta causa etc).

In primo luogo, teniamo ad evidenziare come gli ispettori incaricati si presentino molto spesso sprovvisti delle apposite credenziali previste dall’art. 23 ANA per svolgere il loro incarico. Suggeriamo di chiederle, anzi, di pretenderle sempre, in quanto la circostanza potrebbe rivestire in futuro un ruolo molto più rilevante di quanto si possa lontanamente immaginare.

Nel corso delle operazioni di riconsegna, l’agente ha pieno titolo d’inserire nel corpo del redigendo verbale le proprie eventuali dichiarazioni. In buona sostanza, come avviene per qualsiasi verbale redatto in contradditorio, l’intermediario ha il diritto di inserire nel documento tutto ciò che egli ritenga valido, utile ed opportuno ai fini della tutela dei propri diritti ed interessi. Accade molto spesso, invece, che gli ispettori incaricati precludano all’agente di esercitare questo suo inalienabile diritto. La “concessione” massima è quella di allegare al verbale le dichiarazioni dell’agente che talvolta non vengono neanche firmate e/o siglate per ricevuta.

La differenza tra inserire nel corpo del verbale le dichiarazioni e quindi sottoscriverle in calce anziché allegarle semplicemente al verbale senza neanche la firma degli ispettori per ricevuta, è senza alcun dubbio abissale atteso che nella seconda ipotesi la Compagnia ne potrebbe addirittura disconoscere l’esistenza. Quale estrema ratio v’è chiaramente la focoltà per l’agente di non firmare il verbale e chiederne la notifica a mezzo posta.

Queste regole di carattere generale, potrebbero trovare analoga applicazione in ipotesi di ordinaria amministrazione, come ad esempio le verifiche amministrative presso l’agenzia. Nelle prossime news forniremo ulteriori preziosi consigli, per quanto “fronteggiare” da soli gli ispettori nel corso di una riconsegna non è mai consigliabile a prescindere dalle motivazioni dello scioglimento contrattuale.