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La pretestuosa applicazione dell’art. 2bis ANA 2003 da parte delle Compagnie.

Accade oramai in maniera sistematica che le Imprese assicurative, interpretino a loro piacimento le norme di un Accordo Nazionale Agenti siglato nel lontano 2003.
Un Accordo collettivo che nella sostanza ricalca quello del 1994, fatta eccezione per alcuni articoli come ad esempio il 18 bis sulle revoche per giusta causa (Collegio Unico Nazionale ci Conciliazione ed Arbitrato), venuto meno perché le parti si sono dimenticate di “rinnovare” gli incarichi agli stessi arbitri.
Altro articolo innovativo dell’ANA 2003 era il 2bis, nato per salvaguardare il mandato nell’ipotesi in cui venga meno uno o più delegati assicurativi e/o amministratori della società/Agente. Tolti questi articoli, alcuni addirittura non più vigenti come abbiamo visto, è come se a livello contrattuale fossimo ancora fermi all’anno domini 1994. Superflua oramai qualsiasi considerazione nel merito.
Ma soffermiamoci proprio sull’art. 2bis ANA 2003. Accade frequentemente che le società/agenti abbiano un solo delegato all’attività assicurativa. Il venir meno di quel delegato assicurativo, induce la Compagnia a cogliere la così detta “palla al balzo” per interrompere definitivamente il rapporto contrattuale con quella società mandataria.
La scusa è che essendoci un solo delegato assicurativo, al venir meno di quest’ultimo (per dimissioni, revoca per sopraggiunti limiti di età etc), non è più possibile proseguire l’attività d’intermediazione assicurativa.
La pretesa è del tutto erronea ed arbitraria, in quanto nel caso di mandato conferito a società agenziali la circostanza di cui sopra determina sempre e comunque l’apertura del procedimento ex art. 2 bis ANA 2003. La norma in questione, che certamente poteva essere scritta meglio, fornisce un dato letterale certo: “nel caso di recesso o di esclusione o di uscita o di perdita della qualifica di delegato di uno o più soggetti di cui all’art. 2, V comma, il rapporto di agenzia con la società non cesserà automaticamente…si instaurerà una procedura finalizzata a favorire il mantenimento del rapporto”.
Nessun distinguo è rinvenibile nel testo dell’art. 2 bis ANA ‘03 che, secondo l’arbitraria interpretazione delle Compagnie, escluderebbe dalla procedura le società mandatarie dotate di un solo delegato assicurativo. Né d’altronde potrebbe esserci. Se così fosse, infatti, si negherebbe tale facoltà a buona parte delle agenzie assicurative costituite sotto forma di società operanti sul territorio nazionale, contravvenendo alla validità erga omnes dello stesso Accordo Collettivo.
Al contrario, proprio al fine di ovviare al fatto che nell’ambito della società mandataria vi possa essere un solo delegato assicurativo, lo stesso art. 2 bis, I comma, ANA 2003 ha esplicitamente previsto che “durante il periodo dei 90 giorni l’agenzia continuerà ad essere gestita dalla società agente”. Se ne deduce che nel corso della procedura potrebbe esserci una prorogatio del delegato assicurativo uscente, in attesa della definizione della stessa procedura del 2bis ANA.
Tutto questo, ovviamente, nella misura in cui il delegato assicurativo uscente sia disponibile a proseguire temporaneamente ed ergo agevolare il subentro di altro socio (ma molto spesso è proprio questo il desiderio dell’Agente uscente).
Il problema è che al momento del venir meno dell’unico delegato, questa opzione non viene affatto prospettata dalla Compagnia che procede in automatico con la chiusura dell’agenzia. L’Agente ignora la norma e/o non ha la forza di opporsi, i Gruppi Agenti non forniscono alcun supporto, ai Sindacati rappresentativi degli Agenti raramente abbiamo sentito trattare l’argomento e non da ultimo la norma è scritta in maniera “criptica” quasi a voler agevolare le interpretazioni a piacimento della parte contrattuale più forte.
Non è un caso che si assista al
 gradimento delle Compagnie nel merito del mantenimento in vita “a vita” dell’ANA 2003, in questo spalleggiate da chi a parole si professa loro controparte, ma che nei fatti sta dalla stessa parte.
/con-tro-pàr-te/: Parte avversaria in un processo o in un confronto sindacale o politico.