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Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

Cortocircuito 1

Il cortocircuito dell’Art. 8 bis ANA 2003.

Ci è capitato talvolta di assistere ad una vera e propria opera di “smantellamento portafoglio” posta in essere dalle Compagnie a danno degli Agenti. Una sorta di annientamento del punto vendita operata per mezzo di massicce campagne di disdette inviate direttamente ai clienti assicurati.
Un comportamento tanto scorretto, quanto assolutamente deleterio per gli interessi economici del povero Agente che, oltre a vedersi depauperare il portafoglio clienti, riceve un danno di immagine non da poco visto che da quel momento in poi è pure costretto a giustificarsi con la clientela per qualcosa che non ha fatto ma che ha subito a sua volta (ma vallo a spiegare agli assicurati !).
Queste massicce campagne di disdetta portafoglio non vengono concordate, non vengono preventivamente comunicate ma partono all’improvviso, forse suggerite da qualche strano algoritmo che opta per l’annientamento di quel portafoglio magari recentemente colpito da una frequenza anomala rispetto alla media oppure da un rapporto S/P non di gradimento. Nulla conta la storicità di quell’agenzia, magari da sempre profittevole per la stessa Compagnia.
Inutile dire che il danno per l’Agente è esponenziale anche perché all’atto della cessazione del rapporto, pure le indennità di cui all’ANA 2003 vengono influenzate negativamente da quella (indotta) perdita di portafoglio.
Per non parlare del “meraviglioso” Istituto della rivalsa portafoglio con i relativi pesantissimi interessi, che per le Compagnie risulta sacro ed intoccabile anche nell’ipotesi in cui abbiamo provveduto loro stessi a falcidiare il portafoglio.
Accade poi che i consulenti legali degli Agenti, a rapporto interrotto, provvedano ad invocare l’indennità di cui all’art. 8bis Ana 2003 (riduzione del portafoglio di agenzia) che prevede il pagamento sul pro quota del portafoglio che la Compagnia ha inteso ridurre.
Ma qui viene il bello, perché la Corte di Appello di Milano nel 2017 ha avuto modo di statuire che “Deve essere respinta la domanda dell’agente avente ad oggetto la liquidazione dell’indennità di cui all’art. 8 bis A.N.A. 1994 allorché la riduzione del portafoglio agenziale sia il frutto di valutazioni di carattere commerciale non sindacabili da parte dell’agente che determinino una dismissione di polizze da parte della Compagnia. L’indennità in questione, infatti, presuppone un ridimensionamento del portafoglio agenziale, disposto dalla preponente, da intendersi quale diminuzione derivante da trasferimento o frazionamento in favore di altri agenti, come si evince dalle eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dello stesso articolo, relative ad ipotesi di limitata circolazione del portafoglio aziendale o di sua diversa allocazione interna, nell’ambito di eventi che non integrano perdita di disponibilità dal parte della preponente”.
In buona sostanza, l’indennità di cui all’art. 8 bis ANA 2003 spetta solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui il portafoglio stornato venga affidato ad altro intermediario della stessa Compagnia, rimanendo quindi nella disponibilità di quest’ultima. In caso contrario, l’Agente si deve stare solo zitto e muto. Un argomento che non viene praticamente sfiorato da nessuna organizzazione sindacale degli Agenti.
Abbiamo adottato accorgimenti giuridici a tutela dei nostri clienti, ma ciò non toglie che questa situazione paradossale rappresenti l’ennesimo “regalo” di un ANA preistorico (nonché scritto con i piedi) alla parte contrattuale più forte. Un Accordo collettivo che oramai risulta ad uso e consumo degli interessi economici delle sole Compagnie assicurative.
L’intera categoria degli Agenti assicurativi rimane in attesa di un non meglio precisato “tempo debito” per la riscrittura di questo Accordo Collettivo risalente al paleozoico. Senza affanno però.