Clamoroso precedente giurisprudenziale conseguito da Agents Consulting su art. 2 bis ANA 2003.
Tra gli obiettivi professionali che ci poniamo da sempre, v’è quello di creare precedenti giurisprudenziali in favore degli Agenti di assicurazione.
In trent’anni di carriera professionale, non sono poche le sentenze collegabili all’attività del nostro Studio Professionale Agents Consulting che hanno portato dei vantaggi all’intera categoria. A queste, si aggiunge quella conseguita in questi giorni che viene a determinare un clamoroso precedente giurisprudenziale in favore di tutti gli Agenti di assicurazione. Qualche anno fa, abbiamo assistito una società/Agente monomandataria del nord Italia che aveva un mandato Allianz spa. L’Accordo Nazionale Agenti 2003, come ben noto, oltre ad essere inappropriato e fuori dal tempo, è anche scritto malissimo e per questo è causa di frequenti contenziosi giuridici di natura interpretativa.
Spesso ci occupiamo di cause che vedono proprio interpretazioni opposte circa l’applicazione di questo Accordo collettivo che, nella migliore delle ipotesi, è scritto in maniera ambigua prestandosi alle interpretazioni delle Compagnie mandanti.
Pensate un po’, ci battiamo e provochiamo i diretti interessati per la riscrittura di un ANA che di fatto ci porta incarichi professionali (!), ma siamo del parere che morale e deontologia professionale non possono mai essere messi in “svendita”.
Il tema è quello della procedura di cui all’articolo 2bis ANA 2003: Abbiamo fatto in modo che l’unico amministratore e delegato assicurativo delle società mandataria rassegnasse le proprie dimissioni dal solo incarico di delegato assicurativo.
La “richiesta” formalizzata contestualmente alle dimissioni, era quella che al cessare del mese di preavviso si aprisse la procedura del 2bis ANA al fine di dare continuità all’attività con altro socio/delegato subentrante. Una “richiesta” che a nostro giudizio risulterebbe superflua, in quanto la procedura del 2bis ANA dovrebbe essere automatica in ragione delle specifiche previsioni dell’articolo anzidetto. Accade invece che le Compagnie colgano la così detta “palla al balzo” per interrompere il rapporto contrattuale con la società mandataria, così come fatto nella fattispecie da Allianz Spa.
Perché le Compagnie fanno questo? Perché a loro dire il venir men dell’unico delegato assicurativo determinerebbe l’impossibilità di proseguire l’attività d’intermediazione. Nulla di più falso, perché lo stesso art. 2bis ANA non solo non contempla questa opzione ma determina la condizione sospensiva fino alla definizione e conclusione della procedura anche nell’ipotesi di unico delegato.
La norma andava accuratamente interpretata e contestualizzata ma, soprattutto, andava opportunamente spiegata al Giudicante, cosa che solo Avvocati specializzati come i nostri potevano fare. Tuttavia, alla base dell’attività legale, v’è naturalmente la corretta impostazione tecnico/contrattuale dei nostri consulenti nella fase di cessazione del rapporto. Una formula “devastante” per le nostre controparti (Compagnie assicurative) di cui andiamo orgogliosi da trent’anni a questa parte.
Tramite il nostro ufficio legale infatti abbiamo investito in questa “causa pilota”, prerogativa che dovrebbe caratterizzare le organizzazioni sindacali degli Agenti che, al contrario, sembra invece abbiano abdicato da questo loro compito fondamentale.
Ne è scaturita una sentenza molto specifica e dettagliata che ci ha dato ragione nel merito della corretta applicazione della procedura ex art. 2bis ANA 2003 e che al momento risulta essere praticamente l’unica nella sua specificità.
Il Tribunale in composizione monocratica “definitivamente pronunciandosi sulla causa di primo grado, ha disposto la condanna di Allianz s.p.a. al pagamento in favore dell’Agente della somma di € 92.856,31, oltre agli interessi calcolati come in parte motiva, condannando altresì la Compagnia a liquidare le spese legali”.