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Giudiche

La revoca per giusta causa di Reale Mutua e la conferma in Appello.

C’è un Agente che si è visto recentemente confermare anche in Appello la revoca per giusta causa intimatagli anni addietro dalla Reale Mutua Assicurazioni.
Una pratica che purtroppo è risultata compromessa sin dal primo istante per effetto di un ricorso promosso da uno degli Avvocati SNA presso il già inesistente CUNCA (Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato), Istituto introdotto dall’art. 18 bis del preistorico ANA 2003. Il Lodo sfavorevole all’Agente, ha influenzato il giudizio di primo e secondo grado.
Ma veniamo all’iter processuale che così si può riassumere.
Si parte con il richiamato ricorso arbitrale promosso nel 2011 presso codesto CUNCA che di fatto era già “inesistente”, in quanto privo da qualche anno delle prescritte autorizzazioni da parte di Ania e Sna ed Unapass. Un Collegio per il quale il Sindacato Nazionale non si preoccupa di rendere pubblico il mancato rinnovo degli incarichi, inducendo in errore molti Agenti. Nel mentre un Avvocato SNA che, ancor prima di farvi ricorso, non si preoccupa di verificare la legittimazione del Collegio (pur avendo nella sua posizione gli strumenti per farlo !).
Un cockatil di approssimazione e superficialità da non da poco.
Un giorno magari questi signori dello SNA spiegheranno ai loro iscritti quali siano i requisiti per far parte di questa ristrettissima cerchia e diventare ad aeternum un inamovibile Avvocato SNA. Chissà, magari qualche altro avvocato in giro per l’Italia, altrettanto preparato e magari più attento, potrebbe aspirare a questa condizione di “eterna inamovibilità” premiata sia dalle casse dello SNA che dalle parcelle riconosciute dagli Agenti di assicurazione.
Tornando alla vicenda, dal ricorso al CUNCA n’è conseguito un Lodo arbitrale piuttosto discutibile che tuttavia ha confermato la giusta causa di recesso intimata dalla mandante. Non v’è dubbio che le sentenze vadano rispettate, d’altronde nella fattispecie sono anche giuridicamente conseguenziali e coerenti rispetto a quel Lodo che è diventato una sorta di “stella cometa” per tutti i Giudici che poi hanno sentenziato.
Un Lodo che di fatto ha determinato “disastri” a catena. A nulla sono valsi agli occhi dei Giudici il dispositivo del Collegio di garanzia dell’IVASS che non ha proceduto alla radiazione dell’Agente, a nulla sono valsi i procedimenti penali di terzi soggetti nei quali l’Agente viene completamente scagionato, a nulla è valso il fatto che quel povero intermediario non si sia appropriato di un solo centesimo dei soldi della Compagnia, a nulla è valsa un’ineccepibile carriera professionale di trent’anni con quella stessa Compagnia.
L’Agente si era semplicemente macchiato del “reato di contestazione” nei confronti della Compagnia nel merito della gestione di alcuni clienti, per i quali la mandante aveva da sempre autorizzato ed avallato una determinata prassi. Fino a quando la prassi non è diventata “sconveniente” per la Compagnia stessa (!).
Fatto sta che quell’ambiguo Lodo arbitrale è pesato come un macigno. Un Lodo emesso da un Collegio che da quando fu costituito ha visto il monopolio ininterrotto di tre Arbitri che non solo non sono mai stati sostituiti e/o integrati, ma che non hanno mollato quella poltrona neanche quando le parti (Ania, Sna ed Unapass) non hanno più rinnovato loro gli incarichi.
Ad ogni modo, in una causa nella quale partivamo “sotto di tre gol”, portiamo a casa un precedente giurisprudenziale molto interessante per l’intera categoria degli Agenti di Assicurazione e di cui parleremo nelle prossime news.