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Bimbo Stupore

Esterrefatto 1^ parte- La frecciatina.

Estrapoliamo dal sito “Snachannel” un articolo che in quasi due settimane ha contabilizzato ad oggi la bellezza di 152 “visite” e che vi consigliamo di leggere preliminarmente per meglio comprendere il contenuto di questa nostra news. Potrete accedere all’articolo dello SNA cliccando direttamente sul link che segue → https://www.snachannel.cloud/index.php/all-categories/notiziario-sna/i-dati-dei-clienti-sono-un-segreto-industriale-per-generali-si-agente-condannato-a-risarcire-3-milioni-di-euro-il-commento-del-presidente-nazionale-sna-claudio-demozzi
L’articolo ha ad oggetto una incredibile sentenza di condanna di un agente delle Generali Italia Spa su iniziativa di quest’ultima.
Generali Italia Spa non è la prima volta che fa una cosa del genere nei confronti dei propri agenti, anzi, possiamo documentare in passato almeno altri due casi di ex intermediari che si son visti attaccare e, soprattutto, condannare in sede giudiziaria per circostanze analoghe.
Il Foro protagonista è sempre lo stesso: il Tribunale di Venezia nella sua Sezione specializzata della “Proprietà industriale ed intellettuale”.
A quanto pare Generali Italia Spa sembra essere un ricorrente piuttosto “ricorrente” presso la predetta Sezione, i cui Giudici sembrano accogliere favorevolmente tutti i ricorsi presentati da codesta Compagnia, visto che il caso denunciato dallo SNA si aggiunge a quelli già di nostra conoscenza.
Anche l’epilogo, sembra essere “ricorrente” dal momento che il tutto si conclude con una sentenza di condanna (anche abbastanza pesante) nei confronti del povero agente.
Vi raccontiamo però quanto accade in questo tipo di particolari 
ricorsi presentati alla sezione della “proprietà industriale ed intellettuale” del Tribunale che, tra l’altro, vedono le Generali Italia egemone fruitore, nel senso che ben poche altre Compagnie si rendono promotrici di comportamenti tanto perfidi quanto aggressivi.
Come accennato, quelle di nostra conoscenza sono azioni giudiziarie poste in essere nei confronti di ex agenti che hanno interrotto il rapporto con Generali ed assunto il mandato di altra impresa assicurativa.
Non si tratta di semplici citazioni in giudizio.
Senza voler entrare in tecnicismi giuridici, i ricorsi impugnati da Generali Italia rientrano tra i provvedimenti d’urgenza e nel loro ambito è possibile chiedere al Giudice adito delle specifiche misure cautelari ante causam, cosiddette anticipatorie. Qualora l’istanza del ricorrente venga accolta, il Tribunale adito con ordinanza ad hoc dispone una vera e propria incursione negli uffici dell’ex agente senza la preventiva convocazione delle parti così come invece avviene nei provvedimenti d’urgenza.
In altre parole, l’ex agente, all’improvviso, si ritrova ad assistere nei propri locali agenziali ad una invasione da parte di Ufficiali giudiziari, tecnici informatici di nomina del Tribunale e magari forze dell’ordine a supporto che si rendono protagonisti di una vera e propria perquisizione.
Gli incaricati del Tribunale infatti fanno coercitivo accesso ai computer, aprono armadi, cassetti di scrivanie ed ispezionano archivi alla ricerca di documenti, fotocopie, scadenzari, dati sensibili e quant’altro ascrivibile ad una presunta proprietà industriale di Generali Italia Spa.
Inutile aggiungere ulteriori considerazioni alla concitazione di quei momenti che vedono il povero agente trattato alla stregua di un “pericoloso criminale”. Le risultanze della “perquisizione” hanno poi un peso specifico nella causa di merito.
Nel caso denunciato dallo SNA siamo certamente al cospetto di una condanna abnorme, sproporzionata ed ingiustificabile, seppur non molto lontana dalle precedenti sentenze emesse dalla sezione specializzata del Tribunale di Venezia (ex agenti), ma in questo caso l’agente sembrerebbe aver acquisito 
il mandato di altra Impresa assicurativa in costanza di rapporto con le stesse Generali.
La differenza non è da poco.
La Giurisprudenza Italiana alla voce “risarcimento del danno” è quanto mai prudente e limitativa e già vedersi riconosciuto il danno (addirittura in maniera conforme alla richiesta di parte ricorrente) è di per sé impresa ardua, anche per un ex agente accusato di aver “usurpato” i dati dei clienti.
In questo caso il Tribunale di Venezia si sarebbe addirittura superato, riconoscendo un risarcimento del danno conforme (o superiore) alla pesantissima richiesta di Generali, a fronte di una legittima attività di consulenza posta in essere da un agente che rappresentava più Compagnie tra le quali la stessa Generali Italia Spa. Trattasi di un caso più unico che raro.
Se le informazioni pubblicate dallo SNA sono corrette, infatti, l’agente era in legittimo possesso dei dati personali e contrattuali degli assicurati e quindi risulta inspiegabile sia la sentenza (che non abbiamo letto!) che l’appunto del Presidente SNA che coglie l’occasione per tiare in ballo all’occorrenza un presunto “segreto industriale” (!?) dei dati dei clienti.
Ovviamente occorre leggere la sentenza, ma il numero uno dello SNA si dice “esterrefatto” dalla vicenda e se le cose stanno veramente così, ha ben ragione di esserlo. Tuttavia sarebbe bello comprendere i criteri in ragione dei quali per il Demozzi è opportuno dichiararsi pubblicamente “esterrefatto” o meno.
Andrebbe infatti studiata la “curva di sbigottimento SNA” che nel caso di specie si attesta sul suo livello massimo, vale a dire: “esterrefatto 10”.
Stay tuned perché nelle nostre prossime news la curva potrebbe appiattirsi repentinamente.