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Utilizzo del POS in agenzia. “Previsioni” del Regolamento IVASS

Lo scorso anno, una grossa compagnia di assicurazioni ha predisposto una visita ispettiva nei confronti di un agente del mezzogiorno. Trattavasi di un’agenzia in fase di start up con ancora un piccolo portafoglio clienti.

Le risultanze dell’ispezione hanno evidenziato una gestione perfetta e l’unica cosa che sono riusciti a contestare (perché qualcosa va contestata per forza !) era l’assenza del POS in agenzia per i pagamenti a mezzo bancomat e/o carte di credito.

Per quanto riguarda il POS, l’art. 6 del Regolamento IVASS n. 8/2015 (Utilizzo di strumenti di pagamento elettronici) così recita: “Le imprese e gli intermediari, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 15, comma 4, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto interministeriale del 24 gennaio 2014, prevedono, senza oneri a carico dei clienti, l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, per corrispondere i premi assicurativi”.
La formula usata dal Regolamento IVASS pertanto non “impone”, non “fa obbligo” e non indica come “dovuto” l’uso del POS in agenzia ma “le imprese e gli intermediari… prevedono, senza oneri a carico dei clienti…”.

Nel caso di specie, nella sua autonomia l’intermediario, non ha “previsto” lo strumento di pagamento elettronico (POS) bensì le opzioni complementari previste dallo stesso art. 6 del citato Regolamento IVASS. Vengono pertanto impiegate in quell’agenzia, in luogo del POS, tutte le altre modalità di pagamento con “l’uso di strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line”, in alternativa ai titoli di credito e/o al pagamento contanti nei limiti previsti dalla legge.

Diciamo che per gli agenti di assicurazione non si intravede dalla lettura del regolamento IVASS un vero e proprio obbligo all’installazione del POS, ma è ben chiaro che trattasi di un sevizio in più alla clientela. D’altronde l’introduzione del POS è soprattutto legata alla lotta all’evasione fiscale ed è inutile evidenziare che nel settore dell’intermediazione assicurativa trattasi di “lotta” del tutto inutile, in quanto non esiste evasione.

Se infatti i costi della transazione POS risultano marginali per un commerciante i cui ricarichi sono ben più ampi, per un agente di assicurazione potrebbero risultare piuttosto penalizzanti specialmente per gli agenti in fase di start up o per quelli che hanno un piccolo portafoglio.

La differenza potrebbe essere tutta lì, nei volumi di portafoglio ed incidenza delle relative transazioni, fermo restando l’utile servizio fornito alla clientela assicurata.