Mandato unico, unico conteggio. Ecco cosa devono sapere gli Agenti.
Può accadere che nel corso della vita professionale di un Agente, quest’ultimo diventi affidatario di altri portafogli rivenienti da colleghi che, per un motivo o per un altro, hanno interrotto il rapporto con la mandante.
Per effetto di una prassi organizzativa interna, piuttosto comune tra le Compagnie, i codici di agenzia così affidati, per quanto da quel momento riconducibili allo stesso intermediario, continuano ad essere mantenuti in vita ed affiancati a quello originario dell’Agente.
Orbene, se questa “prassi interna” può avere una sua ragione organizzativa, all’atto dello scioglimento del rapporto con il medesimo Agente affidatario, essa non può che evidenziarsi come del tutto irrilevante. Nessuna valenza autonoma viene attribuita dall’ANA 2003 alla molteplicità di codici successivamente assegnati all’Agente e questa possibilità non viene neanche minimamente contemplata dai capitolati di nomina, dalle circolari e/o dai regolamenti delle stesse Compagnie di assicurazioni.
Per l’ANA 2003 il mandato viene considerato in maniera univoca e decorre dal conferimento d’incarico formalizzato nel capitolato di nomina a suo tempo sottoscritto dall’Agente.
Ne consegue che, ai fini delle indennità di fine rapporto, lo sviluppo dei conteggi non può che essere effettuato in maniera univoca e cumulativa, senza alcuna distinzione tra i codici convenzionalmente assegnati all’Agente.
Accade che, all’atto della cessazione del rapporto, alcune Compagnie provvedano invece a predisporre conteggi differenti, con anzianità differenti a seconda dei codici gestiti. Insomma, come se ci fossero due o più Agenti diversi, con mandati ed anzianità di servizio diverse. Tale modalità di calcolo è del tutto erronea e finisce per danneggiare economicamente l’Agente, talvolta anche in maniera importante (!).
Per fare degli esempi banali: Se la Compagnia in caso di revoca del mandato dovesse decidere di far espletare in servizio il periodo del preavviso dovuto all’Agente, il calcolo dei mesi lavorativi lo effettua sulla base dell’anzianità di mandato e non certo in funzione delle differenti anzianità dei singoli “codici”.
Si potrebbe mai sciogliere il rapporto contrattuale per un codice e non per l’altro? ed ancora, in caso di gravi mancanze su di un codice, si potrebbe essere revocati per giusta causa per quel codice e proseguire normalmente il rapporto di agenzia con l’altro? se le risposte alle domande (pleonastiche) di cui sopra, sono tutte negative, è evidente che il mandato non può che considerarsi in maniera univoca.
Se alcune Compagnie decodificano il portafoglio affidato, incorporandolo a titolo definitivo in quello dell’Agente che lo acquisisce, molte altre mantengono in vita i codici agenziali così affidati. Confermiamo che questa opzione è da considerarsi come mera procedura interna che non può incidere in alcun modo negli adempimenti economici e contrattuali di fine rapporto.
E’ importante che all’atto della cessazione del mandato, i conteggi di fine rapporto vengano sviluppati in maniera univoca sulla base dell’anzianità di servizio convenzionale dell’Agente (capitolato di nomina), diversamente quest’ultimo viene ad essere penalizzato nella quantificazione degli indennizzi, specialmente per quelle indennità influenzate dall’anzianità di servizio.
Istruzioni per l’uso: Dal momento che anche questo è argomento che non interessa affatto le rappresentanze degli Agenti, tutelatevi in autonomia e se vi ritrovate in una situazione del genere, contestate senza esitazione la modalità di calcolo pretesa dalla Compagnia.









