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Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

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Indennità di penale: Agents consulting scongiura falsa applicazione. Ma ha ancora senso parlare di regimi ?

L’introduzione della Legge Bersani ha segnato quasi vent’anni fa un punto di svolta decisivo nell’ambito del rapporto di agenzia assicurativa. Essa ha infatti ampliato in maniera significativa la libertà operativa degli Agenti, favorendo il plurimandato e riducendo i vincoli di esclusiva che caratterizzavano il sistema precedente.
L’Agente moderno non è più vincolato da nessuno schema contrattuale, ma potrebbe operare (almeno sulla carta) in un mercato aperto e competitivo, in cui la pluralità dei rapporti è comunque fattibile rispetto ai rigidi mandati agenziali del passato richiamati e disciplinati dai “regimi” dell’ANA 2003 che, pensate un pò, sono l’evoluzione della prima distinzione già introdotta nell’ANA 1981.
In questo nuovo contesto, la distinzione tra i quattro regimi previsti dall’ANA 2003 ha perso completamente di significato sotto il profilo sostanziale, oggi tutti gli Agenti sono riconducibili a un unico modello operativo che non prevede più alcuna esclusiva di marchio. Sarebbero teoricamente tutti equiparabili al plurimandato di cui al regime 4) dell’ANA.
L’evoluzione normativa si scontra quindi con disposizioni che praticamente hanno quasi mezzo secolo di secolo di vita ed in particolare con l’articolo 12 A ANA 2003 che indica lo schema di base per il calcolo per le indennità di penale. Tale norma distingue ancora tra “regimi”, assumendo come riferimento principale la famosa “esclusiva zoppa” e prevedendo al tempo stesso una riduzione per i regimi 1) e 4).
Emerge con forza l’ennesima contraddizione di un Accordo collettivo che giocoforza è fuori dal tempo: se i regimi, alla luce della normativa successiva, non esistono più come categorie sostanziali, ha ancora senso mantenerli come parametro per determinare il trattamento economico degli Agenti? La risposta sotto il profilo logico e sistematico, non può che essere negativa, sotto il profilo contrattuale tutto ciò è ancora in perfetta vigenza.
Continuare ad applicare una distinzione tra regimi ormai superata, comporta un effetto distorsivo. Oggi un Agente di assicurazioni è monomandatario per libera scelta professionale, non certo perché ha firmato un capitolato di nomina che lo vincola in tal senso.
Caro il nostro Agente, se nel tuo vecchio mandato (magari mai sostituito) è previsto il vincolo del monomandato di cui al regime 1, quella clausola è ovviamente nulla ma potresti essere penalizzato comunque. Allo stesso modo, se da mandato risulta che sei plurimandatario in regime 4 (come potenzialmente qualunque altro collega), potresti essere egualmente penalizzato.
Gli Agenti ricondotti formalmente al regime 1 o 4 — sol perchè lo hanno ancora scritto nel loro vecchio mandato — in caso di revoca della Compagnia, si potrebbero veder riconosciuta un’indennità di penale inferiore rispetto a quella calcolata sul regime 3, senza che vi sia una giustificazione sostanziale.
S
iamo al cospetto di un paradosso nel paradosso, in quanto la Compagnia è chiamata a pagare quella penale a seguito di una propria revoca ad nutum e la finalità della norma sarebbe quella di penalizzare la Compagnia, non l’Agente.
Equiparare “verso l’alto” simulando un regime 3 per tutti, rappresenterebbe una scelta coerente, equa e di rispetto nei confronti degli intermediari evitando unaa disparità che si traduce in un trattamento penalizzante per questi ultimi.
I nostri articoli rivengono sempre da esperienza diretta sul campo. In una recente consulenza, abbiamo condotto con successo una mediazione con una Compagnia proprio nel merito della revisione del regime formalmente applicato e dei criteri di calcolo dell’indennità di penale, superando una quantificazione inizialmente penalizzante. Siamo giunti quindi ad un esito più coerente con la reale posizione dell’Agente
.
Da trent’anni forniamo agli Agenti assicurativi consulenza specializzata, molto spesso lo facciamo dietro le quinte senza neanche comparire consapevoli dei timori che attanagliano la categoria. Ci impegnano a fornire assistenza a costi professionali più che ragionevoli, immedesimandoci nelle singole problematiche. Eppure la stragrande maggioranza degli intermediari, in fasi così delicate, continua timorosamente a non farsi seguire preferendo il classico “fai da te” che, quasi sempre, si traduce in un qualche disastro.
Quisque faber fortunae suae, 
dicevano i Latini.