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OIP 1

L’ANA 2003 è scritto malissimo- 2^ parte.

Sempre dalla famosa serie denominata: “Un Accordo Nazionale scritto con i piedi”, continuiamo nell’analisi dell’art. 28 ANA 2003 e nelle prossime news analizzeremo altri articoli di quello che non risulta essere soltanto un Accordo “preistorico”.
Nella prima parte abbiamo trattato delle ambigue previsioni “triennali” del primo e secondo alinea del II comma dell’art. 28 ANA.
In questa “seconda parte”, invece, analizziamo l’introduzione del II comma che così recita: “per gli agenti, ai quali dall’impresa o da altre imprese del medesimo Gruppo finanziario, siano stati conferiti incarichi anche per i rami diversi dal Vita e Capitalizzazione, ed in quanto essi abbiano compiuto almeno tre anni di gestione, la precedente aliquota viene elevata….” di seguito le previsioni sulle aliquote già viste nella “prima parte”.
Ricorre anche in questo caso un riferimento al “triennio”, un arco temporale che in tutti gli Accordi Nazionali Agenti sembra incontrare il gradimento dei sottoscrittori. Ci chiediamo però cosa significhi esattamente l’inciso: “ed in quanto essi abbiano compiuto almeno tre anni di gestione” (???).
Supponiamo ad esempio che un agente sia estremamente specializzato nella raccolta di affari Vita la cui produzione rappresenti circa dieci volte quella del ramo Danni, ipotizziamo anche che egli abbia gestito entrambi i rami per oltre un decennio.
Supponiamo che l’agente in questione, rassegni le dimissioni dal mandato Danni e, a distanza di due anni, dia le dimissioni anche dal mandato Vita (ovviamente sempre gestito dal medesimo Gruppo assicurativo).
La prima domanda sorge spontanea: Spettano oppure no, le maggiorazioni sull’indennità del Ramo Vita?
Una Compagnia direbbe di no, perché all’atto della cessazione del rapporto non esiste la gestione del Ramo danni e comunque non sarebbe possibile fare una proporzione tra provvigioni dell’ultimo triennio. Bene.
La seconda domanda è diretta conseguenza della prima: Da dove si evince che per l’applicazione delle maggiorazioni sull’indennità del Ramo Vita, sia necessaria la contestuale esistenza del mandato Danni all’atto della cessazione definitiva del rapporto? la risposta è: Da nessuna parte.
Il dato letterale dell’articolo che poi introduce le percentuali applicabili, fa esclusivo riferimento alla durata minima di gestione per entrambi i rami (almeno un triennio) nonché all’esistenza nel corso del rapporto di tutti e due i mandati.
E’ ben chiaro però, che trattasi di norma scritta con i piedi ed in quanto tale consente alla Compagnia di turno di interpretarla a suo piacimento.
Le domande di cui sopra non sono pura accademia, in quanto rappresentano un caso concreto. A seguito degli eventi cronologicamente esposti, un agente della Italiana Ass.ni Spa infatti si è visto negare il pagamento di ben 
oltre 160 mila euro sulle indennità di fine rapporto per il ramo Vita. 
Se vi dovesse capitare una cosa del genere, provate a chiedere lumi allo SNA, magari vi mandano dai soliti Avvocati per far causa alla Compagnia.
Qui però scatterebbe la terza domanda: Ma l’ambiguità della norma è finalizzata a far incassare parcelle agli Avvocati dello SNA ed a quelli della Compagnia? il dubbio è legittimo perché quest’ulteriore anomalia dell’art. 28, non è stata considerata affatto dallo SNA nella famosa bozza di rinnovo del 2019.
In ragione del fatto che normalmente il Sindacato Nazionale fa finta di niente e visto che oltre questa sigla ci leggono pure ANAPA ed ANAGINA (che non si capisce bene a quale titolo sieda al tavolo del rinnovo dell’ANA !), hai visto mai che da queste news ci scappa una revisione dell’art. 28 ANA sulla base di queste nostre osservazioni e nell’interesse degli intermediari assicurativi? Sul punto ci giochiamo la quarta ed ultima domanda: Voi ci credete? noi NO.
In ogni caso, se avete dubbi, fateci un fischio che ve la diamo noi una mano a scrivere un Accordo Collettivo degno di questo nome.
Nel frattempo, il nostro legale sta predisponendo una citazione in giudizio che magari pubblicheremo dalle nostre pagine, insieme alla memoria costitutiva della Italiana Ass.ni ed a tutti gli atti processuali successivi.
Stay tuned perché potrebbe essere un esperimento interessante.