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Agents Consulting | Studio professionale di consulenza tecnico giuridica al servizio degli agenti di assicurazione

Important Notice

Il primo mese di “preavviso rubato”, non si scorda mai.

Il “mondo” delle imprese assicurative, vive in un “mondo” tutto suo. Sviluppano i conteggi delle indennità di fine rapporto a modo loro, applicano le previsioni dell’Accordo Nazionale a loro convenienza, ignorano completamente i diritti degli agenti. Ma questo lo sapevamo già in effetti, forse solo chi è deputato a rappresentare (sulla carta) la categoria degli agenti lo ignora completamente. L’ultima frontiera, dopo una revoca ad nutum senza motivazioni, è non pagare il primo mese dell’indennità sostituiva del preavviso poiché “svolto in servizio”. E’ quanto accaduto in una revoca ex art. 12 ter ANA 2003, il cui primo comma, è chiarissimo e recita testualmente: “Nel caso di recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi, ai sensi dell’art. 12, secondo comma, n. 2, il preavviso dovuto all’agente ai sensi dell’art. 13, decorrerà solo dopo il trentesimo giorno successivo alla comunicazione del recesso da parte dell’impresa… entro tale termine, fermo restando l’efficacia del recesso, l’agente potrà scegliere tra il pagamento degli indennizzi e la liberalizzazione del portafoglio gestito dall’agenzia, inviando all’impresa apposita comunicazione”.

In buona sostanza, a seguito di una revoca senza motivazioni, l’Accordo Nazionale concede all’agente un periodo di trenta giorni finalizzato a “riflettere” se farsi pagare gli indennizzi oppure avvalersi della liberalizzazione del portafoglio. Solo dopo il decorrere di questi trenta giorni, scatta il periodo del preavviso dovuto all’intermediario da calcolarsi in ragione dell’anzianità di servizio dell’agente stesso. Ovviamente ciò vale nella sola ipotesi in cui l’agente decida di avvalersi del pagamento delle indennità di fine rapporto, in detta ipotesi, l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso, o lo stesso preavviso in servizio, decorrono esclusivamente dopo lo scadere del trentesimo giorno di cui all’art. 12 Ter, I comma, ANA ’03.

La nostra cara compagnia di turno, invece, ha pensato invece di inglobare questi trenta giorni nel primo mese di preavviso, non pagando all’agente la corrispondente indennità sostitutiva in quanto “svolta in servizio”. Che dire? la fantasia al potere, potere alla fantasia. No problem, anche questa volta presenteremo il conto alla “fantasia”.